E’ illegittima la revoca del contratto di soggiorno, stipulato a seguito della procedura di emersione di cui alla legge n. 102/2009, a motivo del fatto che il ricorrente era stato condannato per il reato di reingresso. L’art. 13, comma 13, del D.Lgs. n. 286/1998 è un reato in realtà non formalmente contemplato né dall’art. 380 né dall’art. 381 del codice di rito penale, visto che, nonostante la previsione dell’obbligatorietà dell’arresto, i limiti edittali della pena sono differenti e più bassi di quelli di cui al primo comma del citato art. 380, relativo appunto all’arresto obbligatorio in flagranza. Inoltre, la condotta punita dall’art. 13, comma 13, si sostanzia nel comportamento di chi si sottrae ad un provvedimento di espulsione, rientrando nel territorio nazionale e tale condotta, per quanto ovviamente suscettibile di sanzione, non pare assumere una gravità tale da giustificare addirittura una preclusione alla regolarizzazione, ai sensi della legge n. 102/2009.