La Suprema Corte – nella pronuncia n. 4685/12 – è nuovamente intervenuta sulla concreta operatività della c.d. esimente per incertezza oggettiva della norma, al fine di chiarire – a tutela sostanziale della posizione del contribuente – le condizioni per invocare l'inapplicabilità delle sanzioni tributarie (attraverso il combinato disposto art. 6, comma 2 del D.Lgs. n. 472/97 – art. 8, D.Lgs, n. 546/92), in caso di manifesto contrasto tra prassi amministrativa, giurisprudenza e dottrina. In considerazione di ciò – con la sentenza in parola – i giudici di Piazza Cavour hanno individuato un insieme di ipotesi (peraltro già enunciate dalla medesima Corte in altre decisioni - cfr. Cass, n. 24670/07, n. 7765/08, n. 19638/09), le quali possono essere richiamate per ottenere l'inapplicabilità delle sanzioni amministrative in ambito tributario.