Sono coperti da segreto “gli atti d'indagine compiuti dal p.m. e dalla p.g.” (art. 329, comma 1 c.p.p.). L'Agenzia delle Entrate non riveste qualifica di polizia giudiziaria. I documenti di origine extraprocessuale acquisiti ad un procedimento, non compiuti dal p.m. o dalla polizia giudiziaria, non sono coperti da segreto ex art. 329 c.p.p.; per essi non vige dunque il divieto di pubblicazione relativi ad un procedimento penale (ex art. 114 c.p.p.) la cui violazione possa costituire il reato di cui all'art. 684 c.p..