La frode carosello può essere provata anche con presunzioni semplici
Cassazione Civile, Sezione Tributaria, sentenza del 6 giugno 2012, n. 9107
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 511 volte dal 27/07/2012
Una società impugna alcuni avvisi di accertamento emessi relativi all’attività di acquisto di autoveicoli esteri ad opera di società intermediarie, con successiva rivendita. Era stato strutturato un congegno contabile di fatturazioni inesistenti, dal punto di vista soggettivo, nel fenomeno della cd. “frode carosello”. Questa si basa sull’omesso versamento dell’imposta incassata da società cartiere a seguito di acquisti intracomunitari, o in altro modo esenti, e conseguenti rivendite, anche mediante l’intervento di società filtro. L’amministrazione può dar prova della frode mediante presunzioni semplici.
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