Falso in bilancio: è escluso il reato se l’unica finalità della condotta è frodare il fisco
Suprema Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, sentenza n. 31953/2001
Avv. Antonella Pedone
di Guidonia Montecelio, RM
Letto 4068 volte dal 18/06/2009
La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stabilito il principio secondo cui il reato di falso in bilancio, previsto dall'articolo 2621 del codice civile, non è configurabile nell'ipotesi in cui la falsa dichiarazione abbia come unica finalità di frodare il fisco. Ciò in quanto la norma in questione è diretta a garantire gli interessi della società, dei soci e dei creditori. Non si realizza dunque una lesione del bene giuridico protetto. Si ripo
La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stabilito il principio secondo cui il reato di falso in bilancio, previsto dall'articolo 2621 del codice civile, non è configurabile nell'ipotesi in cui la falsa dichiarazione abbia come unica finalità di frodare il fisco.
Ciò in quanto la norma in questione è diretta a garantire gli interessi della società, dei soci e dei creditori. Non si realizza dunque una lesione del bene giuridico protetto.
Si riporta il testo della sentenza.
Suprema Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, sentenza n. 31953/2001
(Presidente: F. Marrone; Relatore: A. Colonnese).
La Corte d'appello di Roma con sentenza 20-3-2000 confermava la decisione del Tribunale di Latina in data 27-5-1996 che aveva condannato D. A. alla pena di legge per il delitto di cui all'art. 2621 c.c. [1]. All'imputato era stato addebitato di avere - quale presidente del consiglio di amministrazione della società cooperativa a r.l. (omissis) - esposto fraudolentemente nei bilanci 1991 e 1992 crediti, rispettivamente, per lire 1.323.586.700 e lire 1.208.586.700. Ricorre per cassazione l'imputato denunciando, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione. Deduce, riproponendo analoga questione sollevata in grado d'appello e disattesa - che le falsificazioni erano state realizzate per meri scopi fiscali onde risultavano "configurabili in modo esclusivo reati speciali di natura tributaria". Il motivo è privo di fondamento ed il ricorso deve esser rigettato con le conseguenze di legge. Va premesso che il reato di cui all'art. 2621 c.c. non è configurabile nell'ipotesi in cui il falso in bilancio venga posto in essere con l'unica finalità di frodare il fisco. La norma in questione è infatti diretta a garantire gli interessi della società, dei soci e dei creditori onde, quando l'intenzione degli amministratori sia uso quello di ingannare il fisco, il fatto integra la diversa ipotesi delittuosa di frode fiscale. Nella specie, però, non si versa in detta situazione. Già il primo giudice aveva tenuto a sottolineare che i detti crediti erano inesistenti ed erano stati esposti in bilancio al fine di rappresentare all'esterno una situazione economica e patrimoniale della cooperativa diversa da quella reale, inducendo così i terzi "a ritenere la società sana patrimonialmente ed in grado di produrre utili e meritevole di credito". In sede di impugnazione, poi, detta argomentazione non era stata contrastata essendosi l'appellante limitato ad enunciare, genericamente, che sarebbe stato possibile ritenere che "con i suddetti artifizi" si fossero voluti perseguire "per lo più scopi di natura fiscale". Poiché dalle stesse deduzioni del D. emergeva che lo stesso non aveva perseguito "esclusivamente" lo scopo di frodare il fisco, correttamente la Corte territoriale ha affermato l'irrilevanza delle finalità che con le false esposizioni si intendevano perseguire.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Depositata in Cancelleria il 27 agosto 2001.
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