Ai sensi degli artt. 42, 44 e 45 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, l'occupazione di suolo pubblico deve essere considerata permanente, con applicazione della tassa in base ai criteri indicati nell'art. 44, quando (art. 42, comma 1, lettera o) l'atto di "concessione" ne prevede l'utilizzazione continuativa da parte del concessionario (con conseguente sottrazione del suolo e/o dell'area all'uso pubblico di destinazione) per tutta la sua durata, che deve essere superiore all'anno; deve invece ritenersi occupazione temporanea l'occupazione priva di autorizzazione (art. 42, comma 2) ovvero (ex art. 42, comma 1, lettera b) quella (anche se continuativa) autorizzata per una durata inferiore all'anno nonché l'occupazione - anche se di durata superiore all'anno - che preveda la sottrazione non continuativa del suolo pubblico, ad esempio soltanto per una parte del giorno (viene quindi cassata con rinvio la sentenza di merito che ha dichiarato la natura permanente di una occupazione solo sulla base della durata ultraannuale della concessione e, pertanto, sulla base di un elemento necessario ma non sufficiente).