Si paga la TARSU anche per le autorimesse, se non si dà la prova contraria della loro inservibilità
Cassazione Civile, Sezione Tributaria, sentenza del 6 luglio 2012, n. 11351
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Il D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina la Tarsu, in relazione all’individuazione dei presupposti della tassa e dei criteri per la sua quantificazione non contrasta con il principio comunitario “chi inquina paga”, sia perché è consentita la quantificazione del costo di smaltimento sulla base della superficie dell’immobile posseduto, sia perché la detta disciplina contiene previsioni che commisurano la tassa ad una serie di presupposti variabili o a particolari condizioni. Altresì si consideri il consolidato principio secondo cui grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste dal D.Lgs. 16 novembre 1993, n. 207, art. 62, commi 2 e 3, per alcune aree detenute od occupate ed aventi specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione: in questo modo si nega che un locale adibito a garage possa ritenersi di per sé improduttivo di rifiuti solidi urbani.
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