Le attrezzature costituiscono il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale. Il possesso di uno studio e relative attrezzature, per i medici di medicina generale, convenzionati con il SSN, non costituisce il presupposto dell’autonoma organizzazione che renderebbe i professionisti soggetti al pagamento dell’Irap. Rilevante in tal senso, è che i macchinari siano in linea con quanto previsto dal dpr 270/2000. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che con la sentenza 24596 del 9 dicembre 2010, ha respinto il secondo motivo del ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate per la riforma della sentenza con la quale la CTR del Lazio aveva accolto la lamentela di un contribuente, medico del SSN, contro il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso Irap per gli anni dal 1994 al 2004. Il giudice di legittimità ha infatti affermato che “in tema di IRAP, la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell'art. 22 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con d.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, rientrando nell'ambito del "minimo indispensabile" per l'esercizio dell'attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sé, in assenza di personale dipendente, il requisito dell'autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo”. Fonte: cassazione.net