Norme e tributi: l’ICI deve pagarla la comproprietaria Cassazione civile , sez. tributaria, ordinanza 06.07.2011 n° 14920
Cassazione civile , sez. tributaria, ordinanza 06.07.2011 n° 14920
Avv. Angelo Forte
di Modugno, BA
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Secondo i giudici della Corte, infatti, “in tema di ICI, il coniuge affidatario dei figli al quale sia assegnata la casa di abitazione posta nell'immobile di proprietà (anche in parte) dell'altro coniuge non è soggetto passivo dell'imposta per la quota dell'immobile stesso sulla quale non vanti il diritto di proprietà ovvero un qualche diritto reale di godimento, ex art. 3, D.Lgs. n. 504/1992”. Continua ancora la Corte affermando che “con il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale in sede di separazione personale o di divorzio viene riconosciuto al coniuge un atipico diritto personale di godimento e non un diritto reale, sicché in capo al coniuge non è ravvisabile la titolarità di un diritto di proprietà o di uno di quei diritti reali di godimento, specificamente previsti dalla norma, costituenti l'unico elemento di identificazione del soggetto tenuto al pagamento dell'imposta in parola sull'immobile”.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Ordinanza 6 luglio 2011, n. 14920
(Presidente Lupi - Relatore Bernardi)
Fatto e diritto
Il consigliere nominato ai sensi dell'art. 377 c.p.c., ha depositato la seguente relazione, che il collegio condivide:
" Z.M.R. è comproprietario col germano Z.G. M. di un appartamento in (OMISSIS). In sede di separazione, l'immobile - già casa coniugale del fratello - ostato assegnato per intero alla cognata della contribuente. La quale ha impugnato l'avviso di accertamento dell'imposta ICI liquidata sulla sua quota di comproprietà, sostenendo di essere in una condizione simile a quella del nudo proprietario, e che il tributo grava sulla cognata che ha il godimento del bene. La tesi, respinta da entrambi i giudici di merito, è riproposta col ricorso per cassazione spiegato avverso la sentenza della CTR, col quale si deduce violazione di legge (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2, e art. 3, comma 1).
Il ricorso è manifestamente infondato.
Questa corte ha già deciso che, in tema di imposta comunale sugli immobili, il coniuge affidatario dei figli al quale sia assegnata la casa di abitazione posta nell'immobile di proprietà (anche in parte) dell'altro coniuge non è soggetto passivo dell'imposta per la quota dell'immobile stesso sulla quale non vanti il diritto di proprietà ovvero un qualche diritto reale di godimento, come previsto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 3. Con il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale in sede di separazione personale o di divorzio, infatti, viene riconosciuto al coniuge un atipico diritto personale di godimento e non un diritto reale, sicchè in capo al coniuge non è ravvisa bile la titolarità di un diritto di proprietà o di uno di quei diritti reali di godimento, specificamente previsti dalla norma, costituenti l'unico elemento di identificazione del soggetto tenuto al pagamento dell'imposta in parola sull'immobile. Nè in proposito rileva il disposto dell'art. 218 c.c., secondo il quale "Il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario", in quanto la norma, dettata in tema di regime di separazione dei beni dei coniugi, va intesa solo come previsione integrativa del precedente art. 217 (Amministrazione e godimento dei beni), di guisa che la complessiva regolamentazione recata dalle disposizioni dei due articoli è inapplicabile in tutte le ipotesi in cui il godimento del bene del coniuge da parte dell'altro coniuge sia fondato da un rapporto diverso da quello disciplinato da dette norme, come nell'ipotesi di assegnazione (volontaria o giudiziale) al coniuge affidatario dei figli minori della casa di abitazione di proprietà dell'altro coniuge, atteso che il potere del primo non deriva nè da un mandato conferito dal secondo, nè dal godimento di fatto del bene (ipotizzante il necessario consenso dell'altro coniuge), di cui si occupa l'art. 218 (Cass. 6192/2007)".
Va dunque respinto il ricorso, senza decisione in punto spese perchè il Comune di Ischia non si è difeso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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