non dovuta l'IVA su tributi di igiene ambientale (TARSU)
Cass. civ. Sez. V, 09/03/2012, n. 3756
Avv. Filippo Anselmi
di Roma, RM
Letto 880 volte dal 21/03/2012
Massima: "Gli importi richiesti a titolo di tariffa d'igiene ambientale non sono suscettibili di essere assoggettati ad IVA". La Cassazione ha finalmente stabilito che la tassa sui rifiuti solidi urbani è di fatto una tassa e non una tariffa; di conseguenza hanno applicato l'iva su un importo dove non doveva essere applicata in quanto appunto "tassa". Pertanto tutti gli utenti hanno diritto al rimborso del 10% dei 10 anni retroattivi
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