Massima: "Gli importi richiesti a titolo di tariffa d'igiene ambientale non sono suscettibili di essere assoggettati ad IVA". La Cassazione ha finalmente stabilito che la tassa sui rifiuti solidi urbani è di fatto una tassa e non una tariffa; di conseguenza hanno applicato l'iva su un importo dove non doveva essere applicata in quanto appunto "tassa". Pertanto tutti gli utenti hanno diritto al rimborso del 10% dei 10 anni retroattivi