ILLEGITTIMITA' DIRITTI ANNUALI CAMERA DI COMMERCIO La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce - sez. 4 - con sentenza n. 907/04/2009 del 20 ottobre 2009, ha accolto un ricorso rigettando la pretesa creditoria della Camera di Commercio di Lecce in materia di diritti camerali annuali. L'Illustre Collegio ha stabilito che il diritto annuale è una tassa << perchè prevede il pagamento obbligatorio di un importo per ottenere una controprestazione >>. Osserva altresì che l'art. 34 della legge 22.12.1981 n. 786, sin dalla data della sua entrata in vigore, prevede il pagamento di tale diritto, << da parte delle imprese iscritte agli albi ed ai registri tenuti dalle Camere di Commecio che svolgono attività economica , al fine di accrescere gli interventi promozionali in favore delle piccole e medie imprese. Certamente tale pagamento non compete alle imprese liquidate, perchè non hanno bisogno di interventi promozionali >>. La Commissione evidenzia ancora che il Decreto Ministeriale 359/2001, art. 4, che prevede la cessazione del pagamento a far data dalla cessazione dell'attività, a condizione che sia presentata entro il 30.01 dell' anno successivo all'anno della liquidazione, si pone in contrasto con la legge istitutiva del Diritto Camerale Annuale. Pertanto, in quanto atto amministrativo, lo disapplica ed accoglie il ricorso.