Il diritto alla rateizzazione in materia di imposte
sentenza n. 20778/2010 Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione
Avv. Alessandra Giurgola
di Lecce, LE, Italia
Letto 1998 volte dal 15/12/2010
Con la sentenza n. 20778/2010 i le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno affermato che i contribuenti in difficoltà economica, che hanno problemi a pagare una o più cartelle delle tasse arretrate, possono chiedere all'agenzia di riscossione del credito fiscale di ottenere la rateizzazione dell'importo dovuto. La Cassazione ha quindi dato ragione ad un contribuente in bolletta ma moroso nei confronti di Equitalia, l' agenzia di riscossione. Secondo Equitalia, la rateizzazione è solo una gentile concessione, dispensata a piacimento dell'esattore. Questa tesi è stata bocciata dalla Suprema Corte che ha sottolineato come «in base all'articolo 19 del dpr 602 del 1973 e successive modifiche, il contribuente che versi in temporanea condizione di obiettiva difficoltà, può richiedere (un tempo all'Amministrazione delle Entrate ed oggi all'agente della riscossione) la ripartizione del pagamento in più rate mensili». Questa disposizione - aggiunge Piazza Cavour - viene «incontro alle necessità del debitore per il quale rappresenta quindi una agevolazione, che anche nel significato comune ha, per l'appunto, il significato di aiuto, favore, facilitazione». E l'ultima parola sulla richiesta di rateizzazione - chiarisce bene la Cassazione - non spetta all'agenzia di riscossione, ma ai giudici delle Commissioni tributarie che sono più vicini alle ragioni del contribuente in quanto decidono «in base a considerazioni estranee alle specifiche imposte o tasse». Ossia valutando le condizioni economiche di chi è al verde e chiede la dilazione del pagamento.
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