I valori O.M.I. non sono sufficienti per la rettifica del valore nelle compravendite immobiliari
Commissione Tributaria Regionale di Napoli, Sezione Distaccata di Salerno, pronunciata dalla sezione n. 12, n. 565 del 22/10/2012
Avv. Matteo Torretta
di Scalea, CS
Letto 2941 volte dal 27/12/2012
1. Negli accertamenti immobiliari, dopo la legge comunitarioa 2008, non bastano più atteso che la retrocessione del valore normale da presunzione legale a mero indizio di evasione, costringe gli Uffici ad esperire diverse e più approfondite indagini, tra le qualei quelle sorrette dal metodo sintetico-comparativo. 2. Nel caso di trasferimenti immobiliari, anche a seguito di acquisto per asta giudiziaria, ed effettuati nel triennio dall'aggiudicazione, trova applicazione l'art. 51, comma terzo, del D.P.R. 131/1986 il quale dispone che l'ufficio "... ai fini di un eventuale rettifica ne controlla il valore, avendo riguardo ai trasferimenti a qualsisasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni dalla data dell'atto... o che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni ... ecc"
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