1. Negli accertamenti immobiliari, dopo la legge comunitarioa 2008, non bastano più atteso che la retrocessione del valore normale da presunzione legale a mero indizio di evasione, costringe gli Uffici ad esperire diverse e più approfondite indagini, tra le qualei quelle sorrette dal metodo sintetico-comparativo. 2. Nel caso di trasferimenti immobiliari, anche a seguito di acquisto per asta giudiziaria, ed effettuati nel triennio dall'aggiudicazione, trova applicazione l'art. 51, comma terzo, del D.P.R. 131/1986 il quale dispone che l'ufficio "... ai fini di un eventuale rettifica ne controlla il valore, avendo riguardo ai trasferimenti a qualsisasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni dalla data dell'atto... o che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni ... ecc"