È possibile usufruire del credito di imposta per l'acquisto della prima casa anche fino al quarto acquisto
Commissione Tributaria Provinciale di Bari , Sez. IV- sentenza 24 gennaio 2011, n. 9/04/11
Avv. Cesare Romanazzi
di Turi, BA
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Fermo restante il requisito temporale, si ritiene corretto e quindi legittimo che, a prescindere dal numero dei riacquisti che si possono succedere, tutti riguardanti la destinazione di abitazione principale, il credito d'imposta deve essere commisurato all'ammontare dell'imposta di registro o dell'IVA corrisposta per il primo o precedente acquisto agevolato e, in ogni caso il detto credito non può essere superiore a quanto corrisposto per imposte sul secondo o successivo acquisto, ovvero tra due successivi acquisti spetta il minore credito degli importi versati.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BARI SEZIONE 4
riunita con l'intervento dei Signori:
FINOCCHI LECCISI FEDERICO Presidente
SASSO ANDREA Relalore
MICCOLIS VINCENZO Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n° 737/10
depositato il 04/02/2010
- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 091T00142QOOOP001/2/3 REGISTRO
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO BARI 1
proposto dai ricorrenti:
DI LAURO GIANPAOLO
VIA ROSSINI 770010 TURI BA
difeso da:
ROMANAZZI AVV. CESARE
VIA XX SETTEMBRE, 39 70010 TURI BA
ATENE GIULIA MARIA
VIA ROSSINI 7 70010 TURI BA
difeso da:
ROMANAZZI AVV. CESARE
VIA XX SETTEMBRE, 39 70010 TURI BA
D'ADDABBO MICHELE
VIA ROSSINI N. 770010 TURI BA
difeso da:
ROMANAZZI AVV. CESARE
VIA XX SETTEMBRE, 39 70010 TURI BA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
L'Agenzia delle Entrate Ufficio di Bari 1, oggi Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Bari - Ufficio Controlli, con avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni n. 09/1T/001420/000/P001, notificato in data 04/12/2009 ai sigg.ri Di Lauro Gianpaolo e coniuge Giulia Maria Atene, acquirenti, e D'Addabbo Michele, venditore, debitori in solido, relativamente all'atto di compravendita di un fabbricato stipulato il 14/01/2009, facendo riferimento all'imposta di registro per l'atto innanzi specificato ha recuperato il credito d'imposta di euro 1.700,00, oltre spese di euro 18,00, erroneamente calcolato in quanto l'atto n. 6552 del 04/05/2006 registrato presso l'Ufficio di Padova 2, non generato alcun credito (Circ. 38 del 12/08/2005 e Circo 19 dell'01/03/2001).
I predetti signori, nelle rispettive posizioni di acquirenti e venditore, rappresentati e difesi dall'avv. Cesare Romanazzi, hanno proposto congiuntamente ricorso in data 26/01/2010, contro l'Agenzia delle Entrate Dir. Provo di Bari, avverso il suddetto avviso di liquidazione e irrogazione sanzione per i seguenti motivi.
Il procuratore fatto la premessa che i coniugi ricorrenti Di Lauro Gianpaolo e Atene Giulia Maria a far data dal 15/07/1998 e fino alla data dell'ultimo acquisto, oggetto del contendere, di cui all'atto del 14/01/09, registrato il 22/01/2009, nella loro qualità di acquirenti hanno chiesto che l'applicazione delle imposte di registro avvenisse sulla base imponibile costituita dal valore dei diritti immobiliari detenni nato ex art. 52, commi 4 e 5, D.P.R. 131/86 pari a euro107.043,09, chiedendo l'applicazione delle agevolazioni previste ex lege 549 del 28/12/95 per l'acquisto dell'abitazione principale, pari al 3% per un importo di euro 3.211,29, utilizzando un credito per imposta IVA versata pari a euro 1.700,00 rinvenente dal precedente atto di compravendita, di cui l'importo di credito di pari valore compensabile (all.8), che in data 04/12/2009 veniva notificato l'atto impugnato con invito al suddetto pagamento.
Tutto ciò premesso, il ricorrente evidenziando che l'oggetto della controversia è l'utilizzo del credito di imposta agli acquirenti di abitazioni con i requisiti di "prima casa", e, in particolare, l'applicazione dell'agevolazione nei cosiddetti acquisti a catena, lamenta:
1) la violazione dell'art. 7 della legge n. 448 del 23/12/1998 (finanziaria anno 1999). Fa presente che la detta legge dispone che in presenza di acquisto entro un anno dall'alienazione dell'abitazione per la quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'IVA per la prima casa, sulla nuova casa, non di lusso, è attribuito un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'IVA corrisposta in relazione al precedente acquisto. Il credito d'imposta può essere portato in diminuzione dell'imposta di registro dovuta sull'acquisto agevolato che lo determina. A supporto di quanto sostenuto riporta in sintesi i chiarimenti alla norma forniti con le Circolari n. 19/E dell'01/03/2001 e n. 38 del 12/08/2005;
2) difetto, carenza ed inadeguatezza di motivazione; infondatezza nel merito. Rileva che pur richiamandosi alle predette circolari l'Ufficio non chiarisce il motivo per il quale il credito contestato non è stato generato dall'atto precedente registrato a Padova il 05/05/2006 (a pag. 5 del ricorso riporta schema di determinazione del credito);
3) sulla natura del credito di imposta maturato dai ricorrenti. A riguardo riporta giurisprudenza e chiarimenti ministeriali a conforto dell'operato eseguito.
Il ricorrente conclude chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione per sussistenti elementi previsti dalla relativa norma.
L'Ufficio con controdeduzioni presentate il 17/03/20 l rileva, con particolare esposizione di un esempio riguardante i conteggi del credito d'imposta per l'acquisto della prima casa con i passaggi avvenuti nei successivi acquisti, l'esattezza del proprio operato e conseguente legittimità della richiesta avanzata. Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso e della sospensiva.
Il ricorrente con memorie illustrative presentate il 29/04/2010 insiste della richiesta cautelare allegando alla nota una documentazione riguardante i modesti redditi di cui i propri assistiti dispongono mensilmente.
All'udienza del 10/05/2010 la Commissione; sentito il relatore, con ordinanza n. 74/4/2010, ha rigettato la sospensiva richiesta. Il ricorrente con memorie presentate il 27/10/2010 ribadisce quanto eccepito nel ricorso introduttivo con una più articolata esposizione dei motivi riguardanti "la natura del credito d'imposta", e non di "abbuono", e del carattere personale; nonché sul calcolo del credito d'imposta e sulla corrispondenza imposta "dovuta"ed imposta "versata", con evidenziazione che la fattispecie oggetto del presente ricorso è l'utilizzo del credito d'imposta sugli acquisti plurimi di prima casa, al cui proposito, per maggior chiarezza oltre alla norma, richiama la Circolare n. 48 del 07/06/2002 ed in particolare l'esempio che riporta; precisa che l'esempio riportato dalla citata circolare 48/2002 sviluppa il calcolo prendendo in considerazione l'IVA, il cui diverso tributo, comunque, non può variare con l'imposta di registro in quanto è la stessa norma che attribuisce la facoltà alternativa al contribuente di utilizzare il detto credito in diminuzione o compensazione del nuovo acquisto o di versarlo ed utilizzarlo come previsto al p.1.5 della Circ. n. 19/E, senza che per questo cambi la natura del credito o la ! futura trattazione della somma.
Insiste, pertanto, per l'annullamento dell'atto impugnato.
All'odierna udienza la Commissione, sentito il relatore, si riserva la decisione che, tuttavia, scioglie al termine della seduta decidendo per quanto di seguito si specifica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia in esame, come sopra specificato, è sorta per il fatto che l'Ufficio non ha riconosciuto ai ricorrenti, nello specifico ai sigg. Di Lauro Gianpaolo e coniuge Atene Giulia Maria, nella loro qualità di acquirenti e principali debitori, il credito d'imposta di euro 1.700,00 riveniente dal precedente acquisto della prima casa, posto che esso è uno dei numerosi acquisti per l'abitazione principale che si sono susseguiti nel tempo; si rileva nel contempo che il ricorrente D'Addabbo Michele, nella sua qualità di venditore, è debitore in solido con gli acquirenti. L'Ufficio, inoltre, palesa nell'atto amministrativo, notificato alle controparti, che l'atto di compravendita registrato al n. 6552 del 04/05/2006 dall'Ufficio di Padova 2, non avrebbe generato alcun credito; a sostegno indica tra parentesi le Circo n. 38/E del 12/8/2005 e n. 19/E dell'01/03/2001.
Infine, contro l'affermazione di parte ricorrente che l'oggetto del contendere è un credito d'imposta l'Ufficio con le controdeduzioni presentate deduce: primo, che al credito d'imposta in questione va attribuita la sua vera natura di "abbuono fiscale" e non di credito d'imposta avente natura di "compensazione d'imposta", come confusamente risulta assegnato dai ricorrenti; secondo, che la portata in detrazione dello stesso abbuono, scaturente dal primo acquisto nelle varie operazioni successive, realizzerebbe in tal modo una ripetuta duplicazione della detrazione, come rileva l'esempio che riporta.
La Commissione in conseguenza di quanto esposto osserva che dalla lettura dell'art. 7, commi l e 2 della legge 448 del 23/12/1998 (finanziaria anno 1999) il Legislatore attribuisce all'agevolazione fiscale, parimenti all'oggetto della fattispecie in esame, natura di credito d'imposta, avente carattere personale, e concede al contribuente la personale facoltà di poter utilizzare l'eventuale credito che si viene a formare secondo le personali esigenze che ritiene soddisfare, con il solo divieto, stabilito sempre dalla medesima norma, di chiederne il rimborso. Pertanto, il Collegio giudicante non ritiene condividere quanto dedotto dall'Ufficio in merito all'affermazione che si tratta di un "abbuono fiscale" e non di credito d'imposta con natura di compensazione d'imposta, anche laddove si voglia esaminare quanto disciplinato dagli artt. 1241 e 1253 del C.C., atteso la concessa compensazione con altri tributi previsto dal D.Lgs. 241/97.
In ordine all'eccepita carenza di motivazione di parte dell'atto impugnato non si ritiene poter accogliere la doglianza del ricorrente in quanto se è vero che l'Ufficio non ha indicato in modo analitico le ragioni del recupero dell'imposta di registro, è pure vero che l'indicazione dell'atto registrato al n.6552 del 04/05/2006 all'Ufficio di Padova, il quale non avrebbe generato il credito d'imposta compensato con l'atto del 14/01/2009, e il richiamo alle circolari n. 19/E dell'01/03/2001 e n. 38/E del 12/08/2005, hanno consentito la piena conoscenza dei motivi che hanno portato l'ufficio ad avanzare la richiesta fiscale; tanto, oltretutto, è riscontrabile dall'articolata e analitica esposizione dei motivi di ricorso. Si ritiene, pertanto, che nel caso di specie il legittimo diritto di difesa non sia stato leso in quanto dall'atto impugnato la parte ricorrente ha potuto riconoscere le ragioni giuridiche della pretesa della controparte.
Passando all'esame di merito della controversia, ovvero alla legittimità o meno dell'atto amministrativo notificato ed in conseguenza al pagamento di quanto richiesto dall'amministrazione per errata determinazione ed utilizzo indebito del credito d'imposta, si osserva quanto di seguito viene specificato.
Premesso che nella fattispecie in esame il credito d'imposta di euro 1.700,00 utilizzato in compensazione dell'imposta di registro sull'atto di compravendita stipulato il 14/01/2009 secondo i ricorrenti acquirenti sarebbe stato generato dall'atto di compravendita di altro fabbricato registrato presso l'Ufficio di Padova 2 al n. 6552 del 04/05/2006, successivamente ceduto; che tale credito d'imposta non sarebbe stato riconosciuto, invece, dall'Ufficio in quanto l'atto del 04/05/2006 non avrebbe generato alcun credito; che la controversia questione verte sull'attribuzione del beneficio fiscale per acquisto della prima casa alla quale è seguita una serie di atti di cessione e di acquisti a catena tutti riguardanti sempre l'abitazione principale, con il rispetto del termine previsto dalla norma tra l'atto di cessione e quello di acquisto, termine che tra l'altro non è oggetto di contesa tra le parti.
Tutto ciò premesso, la Commissione, previa lettura sia del richiamato art. 7 della legge 448 del 23/1211998 che delle Circ. n. 19/E del'01/03/2001, n. 48/E del 07/06/2002 e n. 38/E del 12/08/2005, ritiene legittimamente fondato il ricorso, in quanto il credito d'imposta di euro 1.700,00 compensato con l'imposta di registro dovuta per l'acquisto dell'abitazione con atto stipulato il 14/01/2009 registrato telematicamente il 22/01/2009 al n. 1420 serie IT, risulta effettivamente generato dall'atto di compravendita del registrato il 04/05/2006 al n. 6552.
Infatti, dall'esame degli atti di compravendita allegati in copia al ricorso, e con il supporto dello schema riportato a pago 5 del ricorso, si rileva che i ricorrenti hanno determinato il credito d'imposta suddetto di euro 1.700,00 in conformità al principio stabilito con l'art. 7, commi 1 e 2, della legge 448/1998, ed in osservanza dei chiarimenti ministeriali, con particolare riferimento alla Circ. 48/E del 07/06/2002 dell'Agenzia delle Entrate (videoconferenza del 14/05/2002) al cui punto 1.4 è riportato un quesito (con domanda da parte di un contribuente e risposta da parte di funzionario dell'Agenzia delle Entrate) che, in quanto simile alla fattispecie oggetto del presente esame, riconosce « ... corretto il comportamento prospettato non rilevando, nel caso di specie la circostanza per cui il contribuente abbia più volte alienato e riacquistato l'abitazione principale.».
In buona sostanza, fermo restante il requisito temporale, si ritiene corretto e quindi legittimo che, a prescindere dal numero dei riacquisti che si possono succedere, tutti riguardanti la destinazione di abitazione principale, il credito d'imposta deve essere commisurato all'ammontare dell'imposta di registro o dell'IVA corrisposta per il primo o precedente acquisto agevolato e, in ogni caso il detto credito non può essere superiore a quanto corrisposto per imposte sul secondo o successivo acquisto, ovvero tra due successivi acquisti spetta il minore credito degli importi versati. Quanto esposto trova conferma in tutto quanto determinato dai ricorrenti acquirenti, atteso che il credito d'imposta di euro 1.700,00 è stato determinato dal terzo acquisto (per somma dovuta per imposta di registro e non versata) comparato con l'IVA di euro 3.511,91 dovuta per il secondo acquisto, anche se detta somma non è stata interamente assolta per scomputo del precedente acquisto effettuato nell'anno 2000.
Il Collegio giudicante in considerazione di quanto innanzi specificato accoglie il ricorso de quo, ritenendo giustificato la compensazione delle spese di giudizio per la problematica esaminata.
P.Q.M.
La Commissione accoglie il ricorso e annulla, per l'effetto, l'atto impugnato. Spese compensate.
Bari, lì 06 dicembre 2010.
Il Relatore Il Presidente
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