Fermo restante il requisito temporale, si ritiene corretto e quindi legittimo che, a prescindere dal numero dei riacquisti che si possono succedere, tutti riguardanti la destinazione di abitazione principale, il credito d'imposta deve essere commisurato all'ammontare dell'imposta di registro o dell'IVA corrisposta per il primo o precedente acquisto agevolato e, in ogni caso il detto credito non può essere superiore a quanto corrisposto per imposte sul secondo o successivo acquisto, ovvero tra due successivi acquisti spetta il minore credito degli importi versati.