COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI REGGIO CALABRIA

RICORSO-RECLAMO

Il sottoscritto RICORRE

Contro Equitalia Sud s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in via Demetrio Tripepi, n. 92 – 89125 Reggio Calabria;

nonché contro Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Reggio Calabria – Ufficio Territoriale di Palmi – via Roma 85 – 89015 Palmi (RC)

AVVERSO

La Cartella di pagamento n. 094 2013 00078759 88, notificata il 08/05/2013, per imposte, sanzioni, interessi e aggi, per complessivi € 1.791,81.

Nonché avverso la comunicazione ex art. 36 – ter del DPR n. 600/1973 del 07/03/2012, prog. lista: 0840100639, codice atto: 07956580984, notificata il 13.03.2012, previa sospensione degli effetti giuridici, con la quale si rettificava il mod. UNICO 2009 per l'anno d'imposta 2008 ove si accertava una maggiore imposta pari ad € 1.178,00. Si irrogavano sanzioni pari ad € 235,60 ed interessi pari ad € 109,23.

Nonché avverso il ruolo ordinario n. 2013/400022, reso esecutivo in data 25/02/2013, che ha originato la superiore cartella di pagamento.

FATTO E DIRITTO

Preliminarmente si evidenzia che il sottoscritto contribuente intende stare in giudizio senza l'assistenza tecnica di un difensore, atteso che il valore della controversia è di gran lunga inferiore al limite indicato dall'art. 12 del D.lgs. 546/92.

Sempre in via preliminare si evidenzia che la superiore comunicazione di rettifica, ex art. 36 ter - DPR 600/73 - non è stata impugnata illo tempore in quanto qualificata dalla stessa Agenzia delle Entrate, atto non autonomamente impugnabile, così come indicato a pagina dieci, sezione spiegazioni, della stessa comunicazione di rettifica. Per mero scrupolo difensivo, nella ipotesi di pretesa tardività dell'opposizione, si chiede essere rimessi in termini ex art. 153 c.p.c.

Inesistenza della notifica della cartella. In base al decreto del 1973, Equitalia non è soggetto abilitato alla notifica diretta degli atti e deve quindi appoggiarsi all'Ufficio UNEP ovvero ai messi comunali (CTP di Genova, sentenza n. 4486 del 27 giugno 2012; CTP di Catanzaro, sentenza n. 250/01 del 2010).

Nullità della dichiarazione di rettifica ex art. 42 DPR n. 600/73 per carenza di delega del funzionario. La dichiarazione di rettifica non è sottoscritta dal direttore provinciale bensì dal direttore dell'ufficio territoriale ed in atti non è allegata alcuna delega. Per detto motivo la dichiarazione è affetta da nullità (Cass. Ordinanza n. 17400 del 11 ottobre 2012).

Nell'anno d'imposta 2008, con fondi del conto di famiglia, la suocera dello scrivente (affine di primo grado) Sig.ra Prestileo Marianna nata a Cittanova il 11/09/1927, c.f. PRS MNN 27P51 C747H, ed ivi residente, convivente col sottoscritto, comprava un'automobile ai sensi della legge 9 aprile 1986, n. 94, così come modificata ed integrata dalla legge 104/92 ed essendo parzialmente incapiente, ai fini della detrazione d'imposta del 19%, parte di detti oneri veniva portata in detrazione dal sottoscritto familiare convivente. Fattura in atti.

L'opposta Amministrazione Finanziaria convocava questo contribuente e domandava una breve memoria difensiva finalizzata all'illustrazione del ragionamento giuridico sotteso alla prova della legittimità della detrazione d'imposta contestata. Puntualmente veniva prodotta la chiesta memoria e si apriva un confronto con l'Ufficio con il risultato che ci occupa avanti codesta Commissione Tributaria Provinciale.

La cartella di pagamento e l'avviso di rettifica sono affetti da vizi di varia natura, sia sostanziale che procedurale, risultando così illegittimi, come appresso si dirà, e si proverà, attraverso nutrita produzione documentale e complesso ragionamento logico-giuridico.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 comma 1, legge 212/2000 (statuto del contribuente). L’obbligo di motivazione di tutti gli atti tributari può essere adempiuto per relationem a condizione che questi ultimi siano allegati all’atto notificato oppure lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale (Corte di Cass. Sez. Trib. n. 20535 del 01/10/2010). In questo senso anche la circolare dell’Amministrazione Finanziaria del 01/08/2000, n. 150/E. Nel caso di specie nessuno degli atti richiamati viene allegato alla cartella di pagamento.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 36 ter DPR 600/73, comma 4. Art. 7 Statuto del contribuente. Art. 3 legge 241/90. Il superiore dettato normativo, così combinato, statuisce che l'esito del controllo formale è comunicato al contribuente con l'indicazione dei motivi. I motivi devono essere specifici, non possono essere generici come nel caso che ci occupa. La specificità dei motivi del diniego è finalizzata alla comprensione del ragionamento logico-giuridico sotteso al diniego stesso. Ciò affinché il contribuente comprenda e si convinca della legittimità dalla pretesa tributaria ma sopratutto per consentire che la stessa pretesa possa superare il vaglio di legittimità del Giudice Tributario. Stesso ragionamento dicasi per i motivi che seguono al mancato accoglimento della memoria difensiva. Infatti i motivi della rettifica non danno conto e non riescono a contrastare il ragionamento logico-giuridico proposto all'Amministrazione Finanziaria con la memoria difensiva. Per motivi di rettifica, controparte propone la lista delle detrazioni, lista 0840100639 annessa alle istruzioni per la dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento. La motivazione non regge per più ordini di motivi. La lista è solo indicativa non può essere esaustiva. Partendo dal dettato normativo (artt. 10, 12, e 15 T.U.I.R.) e facendo un esame approfondito dello stesso, emerge chiaramente che alcune voci sono individuate ed altre no, in quanto riferite a gruppi omogenei di oneri non specificati singolarmente (art. 10 lettera b) spese mediche e di assistenza specifica). Se non individuate, significa che sono aperte. Se sono aperte la lista non può essere esaustiva delle voci in essa indicate. Se la lista non è esaustiva significa che si possono aggiungere altre voci, quindi altri oneri. Si perviene alla logica deduzione che la lista non può rappresentare i motivi della rettifica, come affermato da controparte.

Sotto altro profilo, si perviene alla stessa conclusione con un ragionamento sulla gerarchia delle fonti normative. L'art. 23 della Carta costituzionale è perentorio nell'affermare che nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. Nel caso che ci occupa la legge è il T.U.I.R. (D.P.R. 917/86). Gli articolo sono il 10, il 12 ed il 15. Il diritto negato si fonda sulla interpretazione costituzionalmente orientata dei superiori articoli, come si spigherà, in modo analitico, più avanti. La lista (addotta a motivazione da controparte) non è fonte normativa ma rappresenta una interpretazione degli articoli in discorso fatta dall'Amministrazione Finanziaria e non può confliggere con il dettato del T.U.I.R.

Violazione dei principi dettati dall'art. 38 Cost. e dalla legge 104/92. Le superiori fonti normative riconoscono particolari diritti ai portatori di handicap (disabili). Alcuni diritti vengono esercitati personalmente dal disabile, altri diritti vengono fruiti dal disabile attraverso l'esercizio dei prossimi congiunti. Il diritto del familiare di godere di tre giorni al mese di congedo retribuito dal lavoro non è un diritto proprio del lavoratore, bensì un diritto del disabile, esercitato attraverso il congiunto. Nel caso che ci occupa, la negazione del diritto alla detrazione d'imposta per l'acquisto dell'auto del disabile, costituisce una negazione dei diritti del disabile con palese violazione dei principi dettati delle superiori fonti normative.

Si eccepisce anche l'illegittimità del ruolo ordinario n. 2013/400022, reso esecutivo in data 25/02/2013, che ha generato l'opposta cartella, dal momento in cui parte opposta non riuscisse a provarne la legittimità in Giudizio.

Per meglio interpretare il dettato normativo, la prima distinzione da fare, per evitare successive confusioni, e quella fra diritto all'acquisto agevolato ai fini IVA (4 %) ed il diritto alle deduzioni ed alle detrazioni fiscali (D. P. R. 633/1972, Tabella A, parte II n. 31).

Il diritto all'acquisto agevolato ai fini IVA è riconosciuto al contribuente ex art. 3 l. 104/92 ed al familiare convivente ex art. 433 c.c. se quello è a carico di questi.

Per quanto attiene alle deduzioni ed alle detrazioni fiscali il diritto è riconosciuto attraverso una interpretazione costituzionalmente orientata del combinato disposto degli artt. 10, 12 e 15 T.U.I.R. (D.P.R. 917/86). Si parla di interpretazione orientata in quanto tutto l'Ordinamento mira ad agevolare la posizione fiscale delle famiglie con presenza di soggetti ex art. 3 l. 104/92.

L'art. 10 T.U.I.R. lettera b) riconosce il diritto alla deduzione dal reddito complessivo delle spese mediche e di assistenza specifica ai soggetti ex art. 3 l. 104/92. Lo stesso articolo afferma che le spese debbono essere documentate con fattura o scontrino fiscale del destinatario. Per il ragionamento che segue torna utile una prima riflessione. Chi è il destinatario? Non può che essere il soggetto ex art. 3 l. 104/92 indipendentemente da chi materialmente sostiene la spesa.

La norma non ci dice cosa sono le spese mediche e di assistenza specifica e quindi lo dobbiamo interpretare noi. In teoria potrebbe rientrare fra queste spese anche l'auto del disabile. Un risposta al presente quesito viene da un esame dell'art. 15 T.U.I.R in seguito interpretato.

Vediamo ora da chi sono deducibili le spese indicate nella lettera b) dell'art. 10 T.U.I.R. in commento. La risposta viene dal comma 2 dello stesso art. 10 che si riporta per la parte di nostro interesse. “2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'art. 433 codice civile.”

Da una interpretazione letterale della disposizione in commento si capisce che quelle spese possono essere portate in deduzione da chiunque rientri fra i soggetti ex art. 433 c.c. se sostenute da alcuno dei soggetti ex art. 433 c.c. Il altre parole quelle spese, sostenute da uno o da due soggetti possono essere dedotti da chi li ha sostenute, da altro soggetto o da entrambi (atteso che il disposto normativo dice “anche”), ovviamente entro i limiti ex art. 433 c.c.

Volendo concludere il ragionamento di cui sopra, se l'auto del disabile fosse considerata spesa sanitaria, le relative spese di acquisto potrebbero essere dedotte da qualunque soggetto ex art. 433 c.c. indipendente da quale componente della famiglia li abbia sopportate.

Uguale tenore il Legislatore riserva all'art. 15 T.U.I.R. che passiamo ad esaminare. Lo stesso riconosce una detrazione del 19% su alcuni oneri sostenuti dal contribuente ed elencati alle diverse lettere del primo comma. Il nostro caso è regolato dalla lettera c): spese sanitarie (voce di genere). La disposizione normativa ci dice che le spese sanitarie sono le spese mediche e le spese di assistenza specifica (voci di specie). Ci dice anche che debbono essere diverse da quelle ex art. 10 co. 1, lettera b) (quelle esaminate prima) e la ragione è semplice, per quelle si applica la deduzione dal reddito, per queste si applica la detrazione d'imposta.

Anche questo articolo afferma che i documenti fiscali debbono essere riferiti al destinatario. Anche in questo caso il destinatario non può che essere il soggetto ex art. 3 l. 104/92. In seguito il disposto normativo afferma che tra i mezzi per la locomozione dei soggetti ex art. 3 l. 104/92 si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli. Si afferma anche che la detrazione è consentita alternativamente in quattro anni. E' consentita in quattro anni, afferma, non è obbligatoria. Può essere fruita in un anno oppure in quattro anni. Dal superiore ragionamento logico-giuridico possiamo tentare di dare delle risposte ad alcuni dei quesiti evidenziati sopra o comunque, anche se non evidenziati, utili ai fini di una logica, congrua e serena conclusione del nostro ragionamento.

Il primo quesito verte sulla qualificazione dell'auto del disabile fra le spese sanitarie. La risposta è affermativa. Il dato letterale è chiaro, inequivocabile e non consente smentite. L'auto del disabile è spesa sanitaria. Lo è anche ai sensi dell'art. 10 T.U.I.R. Solo che per gli oneri indicati nell'art. 15 T.U.I.R. è riconosciuta la detrazione d'imposta mentre per tutti gli altri (non meglio qualificati dall'art. 10) è riconosciuta la deduzione dal reddito complessivo.

Altro quesito a cui possiamo dare una risposta certa è quello relativo alla intestazione del documento fiscale (scontrino o fattura). Non vi è dubbio che debba essere intestato al disabile ex art. 3 l. 104/92. Lo affermano i due articoli in commento laddove affermano che i due documenti fiscali debbono essere riferiti al destinatario. Il destinatario non è altro che colui che fruisce del bene, cioè il disabile.

Particolare cura esegetica richiede l'interpretazione del comma 2 dell'art. 15 T.U.I.R. Per detta ragione il disposto normativo si riporta integralmente: 2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e) e f) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi stabilito. Per gli oneri di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo, affette da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta per la parte che non trova capienza nell'imposta da esse dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite annuo di lire 12.000.000. Dal superiore arzigogolato dettato normativo, si capisce che alcuni oneri possono essere portati in detrazione, anche se sostenuti per altri o da altri. In alcuni casi solo se fiscalmente a carico ed in altri casi anche se non fiscalmente a carico. La detrazione non può in ogni caso superare la misura in esso indicata.

Vediamo ora di fare un attento esame della parte che a noi interessa. Gli oneri di cui alle lettere c) (spese sanitarie), e) (spese scolastiche) ed f) (premi di assicurazione) possono essere detratti anche se sostenuti a favore delle persone indicate nell'art. 12 T.U.I.R. Che si trovino nelle condizioni ivi previste. Vediamo ora chi sono quelle persone e quali sono le condizioni. Quelle persone sono tutti i familiari indicati nell'art. 433 c.c. (anche suocera e genero). Le condizioni sono quelle della vivenza a carico cioè non devono possedere redditi propri superiori ad € 2.840,51, così come indicato nel comma 2 dello stesso art. 12 T.U.I.R. La superiore norma trova applicazione nei confronti di tutti i soggetti ex art. 433 c.c. anche in assenza del requisito ex art. 3 l. 104/92. Per questi ultimi soggetti ( i disabili) il limite della vivenza a carico non trova applicazione. Il disposto normativo, infatti, segue: per gli oneri di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 (limite reddituale) del medesimo articolo, affette da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta per la parte che non trova capienza nell'imposta da esse dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite annuo di lire 12.000.000.

Dal superiore ragionamento logico – giuridico possiamo pervenire ad una logica, congrua e pacifica conclusione. L'ordinamento tutto riconosce dei benefici di diversa natura ai soggetti ex art. 3 l. 104/92. Per renderli effettivi, detti benefici vengono riconosciuti anche ai familiari conviventi ex art. 433 c.c. A solo titolo d'esempio si evidenzia: 3 giorni al mese di congedo retribuito; 2 anni di congedo retribuito nel corso di tutta la vita lavorativa ed altro ancora. Lo stesso ragionamento vale per le deduzioni e per le detrazioni. Non ci dobbiamo scandalizzare se al familiare del disabile sono concessi dei benefici che ad altri non sono concessi. Detti benefici sono concessi sul presupposto che la famiglia nel cui nucleo vi è il disabile è costretta a sopportare sacrifici di ogni natura che le altre famiglie non debbono sopportare (non sto qui a fare l'elenco).

Il superiore ragionamento logico-giuridico è ampiamente condiviso dall'autorevole rivista tributaria Fiscal Focus.

Si porta anche all'attenzione di Codesta CTP di Reggio Calabria che l'art. 17 bis Dlgs. 546/92 presenta profili di d'incostituzionalità per violazione 3 e 24 della Carta. Il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) appare violato in quanto discriminatorio perché si limita ad operare solo nei confronti dei soli atti dell'agenzia delle Entrate. E' altresì discriminatorio in quanto opera solo entro i limiti di € 20.000,00. Il contrasto con l'art. 24 della Carta, invece, crea una limitazione del diritto di difesa, sia per quanto attiene al merito e sia per quanto attiene la sospensione degli effetti degli atti impugnati. La norma in contestazione inserisce una sorta di silenzio – rigetto allo scadere del termine di giorni 90. Dopo tale termine può essere adita la CTP nel mentre, gli atti contestati diventano esecutivi nel breve termine di giorni 60. L'istanza di sospensione potrebbe risultare inutile perché arriverebbe dopo l'esecuzione. Non privo di rilevanza costituzionale appare il fatto che il reclamo – mediazione sia valutato dalla stessa Amministrazione Finanziaria, ancorché da ufficio dislocato presso altra sede, violando così il principio di terzietà che deve avere un organo di mediazione.

Orbene, tornando al dato normativo possiamo trarre le conclusioni.

Gli articoli 10 e 15 T.U.I.R. riconoscono i seguenti diritti:

a) deduzioni e detrazioni delle spese sanitarie a qualunque dei soggetti ex art. 433 c.c. da chiunque sopportate all'interno della famiglia, purché sostenute a favore di soggetti ex art. 3 l. 104/92;

b) l'auto del disabile è considerata spesa sanitaria;

c) il documento fiscale (scontrino o fattura) deve essere intestato al disabile;

d) la detrazione può essere chiesta in unica soluzione ovvero in quattro annualità, ad insindacabile scelta del contribuente che ne ha diritto;

e) la detrazione spetta, per la parte che non trova capienza nell'imposta dovuta dal disabile, anche ad uno dei soggetti indicati nell'art. 12 T.U.I.R., cioè ad uno dei soggetti ex art. 433 c.c. quindi anche al genero, giuridicamente affine di primo grado.

Dal superiore ragionamento logico-giuridico emerge evidente il difetto di presupposto del maggiore tributo, pertanto, l'opposta cartella di pagamento e l'opposto avviso di rettifica devono essere annullati.

Tanto premesso, il sottoscritto, difeso personalmente, addiviene alle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il giudice adito, contrariis reiectis, previa sospensione degli effetti giuridici, dichiarare nulle, ovvero annullarle e rendere prive di effetti giuridici, la cartella di pagamento n. 094 2013 00078759 88, notificata il 08/05/2013 e la comunicazione ex art. 36 – ter del DPR n. 600/1973 del 07/03/2012, prog. lista: 0840100639, codice atto: 07956580984, notificata il 13.03.2012.

In subordine, senza nulla rinunciare alle superiori istanze, qualora il Giudice non fosse convinto del superiore ragionamento logico-giuridico si chiede la revoca di ogni sanzione a causa della incertezza oggettiva della norma fiscale.

In estremo subordine, si chiede, previa verifica della rilevanza proposta, rimettere gli atti alla Corte costituzionale perché si pronunci sulla conformità a Costituzione dell'art. 17 bis del Dlgs. 546/92.

Si chiede che la causa venga trattata in pubblica udienza.

Si dichiara che il valore della presente controversia è pari ad € 1.178,00, e quindi inferiore ad € 2.582,28, pertanto il contributo unificato è pari ad € 30,00.

Con salvezza di ogni altro diritto.

Si producono i documenti di cui all'indice del fascicolo di parte.

ISTANZA CAUTELARE

Il fumus emerge dagli atti ed è pacifico. Il contenuto di tutti gli atti deve intendersi qui riportato. Il pericolo irreparabile è dato dall'intimato recupero coattivo (esecuzione forzata), unito ai lunghi tempi della Giustizia che dipendono dall'eccessivo carico dei ruoli che oggi le Commissioni devono sopportare. Si insiste pertanto affinché Codesta Commissione Tributaria voglia sospendere l'esecutività dei due provvedimenti in contestazione.