Cassazione Civile, Sezione Tributaria, sentenza del 16 novembre 2011, n. 24065 E' sempre ammissibile (nonché legittima) la deducibilità delle spese ai fini di sponsorizzazione, qualora il soggetto passivo comprovi in maniera decisiva la sussistenza del noto principio di inerenza, nonché la congruità della spesa gravata sulla società accertata, in proporzione ai ricavi ottenuti nei periodi successivi all'investimento promozionale.