Il genitore affidatario dei figli ha diritto all'intera detrazione per carichi familiari, il cui riconoscimento non può essere ostacolato dalla circostanza che l'altro genitore abbia usufruito del 50% della medesima detrazione. Lo ha stabilito la Commissione Tributaria Provinciale - Ctp - di Bari con la sentenza n.128/15/2011. I fatti: Tizia - genitore affidatario - dichiara per intero, nel Modello Unico per i redditi del 2006, la detrazione per i carichi familiari. Successivamente, a seguito di un controllo formale della dichiarazione, l'Agenzia delle Entrate riduce del 50% l'importo delle detrazioni per i due figli a carico perchè, per il medesimo anno, l'altro genitore Caio - convivente more uxorio di Tizia - aveva dichiarato in deduzione il 50% dei carichi familiari. Pertanto, invia a Tizia una cartella di pagamento per il recupero del 50% della detrazione per carichi familiari percepita. Tizia si oppone con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, eccependo che il Tribunale dei Minorenni l'ha riconosciuta affidataria esclusiva dei due figli; di conseguenza, ha diritto all'intera detrazione per carichi familiari. L'Amministrazione finanziaria si costituisce in giudizio ed eccepisce che, per l'anno 2006, i genitori avevano la possibilità di scegliere liberamente la ripartizione della detrazione per carichi familiari; pertanto, non avendo avuto notizia di alcun accordo in tal senso, ha legittimamente presunto la ripartizione della detrazione al 50% tra i due genitori. Tale legittima presunzione, ad avviso dell'Amministrazione finanziaria, è stata confermata dalla circostanza che Caio aveva usufruito del 50% della detrazione per carichi familiari; di conseguenza, a Tizia non poteva essere riconosciuta una detrazione superiore al 50%. La Ctp ha accolto il ricorso di Tizia, annullando la cartella di pagamento impugnata. Secondo i Giudici, infatti, il Tribunale dei Minorenni aveva dichiarato la ricorrente genitore affidatario in via esclusiva; pertanto, la medesima aveva legittimamente diritto alla detrazione per carichi familiari nella misura del 100%. Tale diritto non poteva venire meno perchè l'altro genitore aveva usufruito della medesima detrazione nella misura del 50%. La Ctp ha anche "censurato" il comportamento dell'Amministrazione finanziaria, che "aveva il dovere" di recuperare il 50% della detrazione per carichi familiari dal genitore che l'aveva indebitamente indicata nella dichiarazione dei redditi. Roma, 19 settembre 2011 Avv. Daniela Conte RIPRODUZIONE RISERVATA