Bollo auto: termine di decadenza per la notifica della cartella
Commissione Tributaria Provinciale di Bari, sentenza del 23 ottobre 2009, n. 189
Avv. Antonella Pedone
di Guidonia Montecelio, RM
Letto 2178 volte dal 27/08/2011
In materia di bollo auto (tassa automobilistica), la cartella esattoriale deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza. In tema di tasse automobilistiche, il relativo procedimento di riscossione (formazione e notificazione della cartella di pagamento) è regolato dall'articolo 163, primo comma, della Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria per il 2007). Secondo tale norma, il titolo esecutivo (ossia la cartella di pagamento o l'ingiunzione fiscale) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, trattandosi di un tributo locale. Non trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 25 primo comma del D.P.R. n. 602/73 che sono dettate per la riscossione delle sole imposte dirette e non per ogni specie di tributo (Commissione Tributaria Provinciale di Bari, sentenza del 23 ottobre 2009, n. 189).
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