Avvocato che svolge attività per studio associato non paga l’Irap
Cass. Civ., Sez. Tributaria, Sentenza del 9 gennaio 2013, n. 382
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 202 volte dal 11/05/2013
In materia di imposizione Irap, l’avvocato inserito (da un punto di vista professionale) in uno studio associato ha diritto al rimborso di tale imposta, qualora i costi sostenuti dal medesimo non superino una ragionevole soglia. Il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente: a) sia il diretto dominus della suddetta organizzazione non sia inserito in strutture organizzative riferite a terzi; b) utilizzi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività o si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Altri 1566 articoli dell'avvocato
Michele Spadaro
-
Revisione delle tasse e dei diritti marittimi
Letto 643 volte dal 02/02/2014
-
Ordinamento del Corpo della guardia di finanza
Letto 1024 volte dal 22/11/2013
-
Non si paga l’IRAP se si ha un praticante nello studio professionale
Letto 197 volte dal 27/09/2013
-
É possibile opporsi al classamento dell'immobile se la rendita catastale è stata determinata senza rispettare tutti i cr...
Letto 863 volte dal 11/09/2012
-
Si paga la TARSU anche per le autorimesse, se non si dà la prova contraria della loro inservibilità
Letto 744 volte dal 11/09/2012