Atto impositivo illegittimo? Fisco rimborsa spese sostenute in via di autotutela
Cassazione civile , sez. I, sentenza 24.10.2011 n° 21963
Avv. Angelo Forte
di Modugno, BA
Letto 826 volte dal 13/12/2011
Vi è responsabilità della Pubblica Amministrazione per i danni subiti dal contribuente a causa della notifica di atti impositivi illegittimi. Da tale comportamento ne deriva che la stessa è tenuta al risarcimento del danno, coincidente con i costi sostenuti al fine dell’annullamento dell’atto stesso. Così i giudici della Suprema Corte di Cassazione, nella sezione prima civile, hanno precisato con la sentenza 24 ottobre 2011, n. 21963
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE
Sentenza 7 luglio – 24 ottobre 2011, n. 21963
Fatto e diritto
1. Con atte spedito per la notifica il 15 novembre 2005 e ricevuto il 29 successivo, l'Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, ha proposto ricorso straordinario per cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Patti, resa, pubblica l'8 agosto 2005 e notificata il 23 agosto successivo, che ha condannato l'Agenzia stessa al pagamento in favore di G.A. della somma di Euro 547,88 oltre interessi legali, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale causatole dalla notifica da parte dell'Ufficio di Patti, nell'aprile 2003, di un avviso di accertamento di imposta per Euro 262,88 successivamente (nel gennaio 2034) annullato dalla stessa Amministrazione a seguito delle contestazioni espresse dalla A. tramite il proprio commercialista, il cui onorario costituiva per l'appunto il danno riconosciuto dal Giudice di Pace.
2. L'Agenzia ha dedotto due motivi: con il primo, lamenta, che la sentenza è stata emessa nei confronti dell'Ufficio locale di Patti dell'Agenzia, e quindi di un soggetto giuridico inesistente ai fini del processo civile (unico soggetto destinatario della vocatio in ius dovendo ritenersi essa Agenzia centrale delle Entrate con sede in Roma), con conseguente nullità assoluta ed insanabile della citazione e della sentenza per violazione degli articoli 156 n.3 e 166 e ss. c.p.c. Con il secondo motivo, denuncia la violazione/falsa applicazione dell'art.2043 cod.civ., deducendo che il giudice di merito, ritenendo la Agenzia responsabile di colpevole ritardo nell'emettere il provvedimento di annullamento in autotutela dell'atto impositivo, aveva omesso di considerare la mancanza nella specie dell'elemento dell'ingiustizia del danno, giacché l'annullamento in autotutela non si configura come obbligo bensì come mera facoltà dell'Amministrazione, si che il privato non è titolare di alcuna posizione soggettiva giuridicamente qualificata al ritiro dell'atto impositivo, ancorché illegittimo, specie a fronte dell'inerzia, da parte sua, nell'attivazione degli strumenti di tutela accordatigli dalla legge.
3. L'intimata non ha svolto attività difensiva.
4. Il ricorso è privo di fondamento.
4.1 Quanto al primo motivo, la tesi sostenuta da parte ricorrente è stata superata dal più recente orientamento giurisprudenziale -condiviso dal collegio - che, muovendo (v. artt. 61 e 66 D.Lgs. n. 300/1999 e D.M. 28.12.2000, in vigore dal 1.1.2001) dalla attribuzione delle funzioni statali concernenti i tributi erariali alla Agenzia delle Entrate come soggetto dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, rappresentata dal Direttore, e dalla attribuzione agli Uffici periferici dell'Agenzia della stessa capacità di stare in giudizio spettante, in base agli artt. 10 e 11 D.Lgs. n. 546/1992, agli Uffici finanziari che avevano emesso l'atto, ha ritenuto la sussistenza di una legittimazione concorrente ed alternativa al Direttore - simile alla preposizione institoria disciplinata dagli artt. 2203 e 2204 cod.civ. - in capo a detti Uffici periferici, quali organi dell'Agenzia che, al pari del Direttore, ne hanno la rappresentanza ai sensi e per gli effetti delle norme generali poste dall'art. 163 comma 2 n.2 c.p.c. e dagli artt. 144 e 145 c.p.c., quindi anche nel processo civile ordinario (cfr. Sez. 3 n. 8703/2009; S.U. n. 3116/2006). Legittimamente, dunque, l'Agenzia delle Entrate di Patti è stata evocata in giudizio innanzi al Giudice di Pace per il risarcimento di danni provocati dall'attività da essa posta in essere.
4.2 La doglianza esposta nel secondo motivo non coglie la ratio decidendi espressa nel provvedimento impugnato, che non ha collegato la statuita responsabilità dell'Agenzia al ritardo nella rimozione dell'atto impositivo, bensì alla emissione di tale atto illegittimo, dalla quale è derivato il danno accertato.
5. Il rigetto del ricorse si impone dunque, senza provvedere sulle spese di questo giudizio di legittimità, non avendo l'intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Altri 462 articoli dell'avvocato
Angelo Forte
-
Contribuente può chiedere a Equitalia copia della cartella entro 5 anni
Letto 226 volte dal 12/02/2014
-
Sulla tassazione di plusvalenza derivante da procedimento espropriativoCassazione civile , sez. tributaria, sentenza 22....
Letto 569 volte dal 24/05/2013
-
TARSU, garage, autorimessa, occupazione locali, uso, presunzione relativa
Letto 1803 volte dal 05/09/2012
-
Fisco: avvisi e comunicazioni bonarie sono impugnabili
Letto 655 volte dal 24/05/2012
-
Rai: no canone per mero possesso computer, tablet e smartphone
Letto 701 volte dal 22/02/2012