Una Commissione Tributaria regionale conferma la statuizione di quella provinciale con la quale era stato accolto il ricorso presentato da una curatela fallimentare. Questa aveva sostenuto la nullità della notifica effettuata presso il curatore in assenza del preventivo tentativo di notifica presso la sede legale della società. Tuttavia la sentenza di secondo grado fu cassata con rinvio dalla Cassazione per vizio di motivazione. La Commissione Tributaria Regionale, in sede di rinvio, respinse l’appello dell’Agenzia delle Entrate ritenendo viziata la notifica effettuata presso la residenza anagrafica del curatore, anziché presso il domicilio eletto, e in assenza del preventivo tentativo di notifica presso la sede legale della società, rilevando inoltre che l’avviso di ricevimento della raccomandata riportava una sottoscrizione illeggibile. La Cassazione rammenta i propri precedenti in tema di validità della notifica, pure nelle ipotesi ove la sottoscrizione sulla ricevuta di ritorno della raccomandata sia illeggibile.