Un avvocato, nonostante la vittoriosa opposizione ad una cartella di pagamento relativa a pregresse sanzioni amministrative, si vedeva notificare un avviso di mora da parte dell’ente creditore e dell’agente riscossore, ai quali prontamente inviava copia della sentenza che aveva annullato l’atto di intimazione di pagamento, chiedendo altresì l’annullamento in autotutela dell’indebito avviso di mora, con diffida ad astenersi dal compiere atti di esecuzione forzata. Tuttavia veniva attivata la procedura di esecuzione forzata nei confronti dell’avvocato, il quale subiva pignoramento mobiliare presso la sede del proprio studio legale. A questo punto, lo sfortunato professionista conveniva in giudizio ente creditore e agente riscossore chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale subito per effetto delle operazioni del pignoramento, avvenuto peraltro davanti alla figlia, ad una collega ed alla segretaria.