Rimborso Iva per errore dal contribuente: la prescrizione è decennale
Commissione Tributaria Regionale Lombardia, sez. XXXI, sentenza 13.06.2013 n° 83/31/13
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 230 volte dal 05/03/2014
In materia di “tempistica” prescrizionale ai sensi del rimborso Iva, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - con la sentenza 13 giugno 2013, n. 83/31/13 - ha stabilito che è applicabile il termine decennale, ai sensi dell’indebito oggettivo, art. 2033 c.c. e non quello biennale (a decorrere dal versamento dell’imposta non dovuta), ai sensi dell’art. 21, comma 2, D.Lgs. 546/92.
Tuttavia, in seguito, l’Erario francese richiedeva legittimamente l’assolvimento dell’Iva per i servizi prestati dal soggetto, di conseguenza quest’ultimo si vedeva costretto a versare “nuovamente” il medesimo tributo alla Francia.
-------------
Commissione Tributaria Regionale
Lombardia - Milano
Sezione XXXI
Sentenza 11 aprile - 13 giugno 2013, n. 83
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO
TRENTUNESIMA SEZIONE
riunita con l'intervento dei Signori:
BERTOLE' VIALE LAURA - Presidente
TRINCA COLONEL GIOVANNI - Relatore
FALAGUERRA PAOLO - Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2279/12
depositato il 20/04/2012
- avverso la sentenza n. 285/35/11
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di MILANO
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE MONZA E BRIANZA
controparte:
F.LLI D.C. S.R.L.
VIA *****
difeso da:
BRAMBILLA CARLO LUIGI
VIA P. R.GIULIANI 10 20900 MONZA MB
Atti impugnati:
SIL. RIF. IVA-OP.NON IMP. 2006
SIL RIF. IVA-OP.NON IMP. 2007
SIL. RIF. IVA-OP.NON IMP. 2008
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
La Società adiva alla Commissione Tributaria avverso il silenzio rifiuto dell'amministrazione Finanziaria, formatosi sull'istanza di rimborso presentata il 17.12.2009, avente come oggetto il rimborso IVA versata negli anni 2006 - 2007 - 2008, oltre interessi maturati e maturandi.
La Società sosteneva di aver svolto lavori per la realizzazione murale di interni in un immobile ubicato in Francia, precisamente a St. Jean Cap Ferrat, per la Società committente SCI L.M. Holding, società di diritto francese, avente sede nella predetta località.
La parte precisava che a fronte delle predette opere aveva emesso le fatture indicate in ricorso e con esso prodotte, applicando l'IVA al 20%, registrando le relative fatture e versando l'imposta con le liquidazioni mensili.
La Società, a giustificazione della richiesta di rimborso, richiamava l'art. 7 comma 4, della lettera a) del D.P.R. n. 633 del 1972 che, in tema di territorialità, prevede che ... "le prestazioni di servizi relative a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia e le prestazioni inerenti alla preparazione ed al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, si considerano effettuati nello Stato quando l'immobile è situato nel territorio stesso...".
La difesa di parte sosteneva che dal 2006 la stessa procedeva alla nomina di un rappresentante fiscale in Francia, con attribuzione quindi di un numero di posizione intracumunitario della DRGSG - Service Des Imports Entreprises, ma di aver continuato ad emettere le fatture assoggettate ad IVA al 20% con versamento della stessa in Italia.
La parte sottolineava di aver ricevuto un avviso di rettifica relativo alla mancata emissione delle fatture relative al 2006 con applicazione dell'IVA francese con richiesta di pagamento della stessa allo Stato francese ed ha quindi chiesto, in Italia, il rimborso IVA erroneamente versata con riferimento ai predetti anni ed alla detta fattispecie.
A difesa dei propri assunti la parte, in assenza del presupposto impositivo in Italia, previsto dall'art. 7, comma 4, lettera a) del D.P.R. n. 633 del 1972, richiamava la disposizione in materia di indebito oggerttivo prevista dall'art. 2033 del c.c., invocando ai fini del rimborso, il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c., riportandosi altresì alla Sentenza della Corte di Giustizia UE 6.7.1955 - Causa C-62/93 - BP Soupergaz contro Stato Greco.
La parte allegava, a sostegno dei propria assunti documentazione a dimostrazione dei versamenti IVA effettuati in Italia e concludeva con là richiesta dell'importo IVA indebitamente versata.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva sostenendo la legittimità del proprio operato ed in particolare del silenzio rifiuto opposto sull'istanza di rimborso.
L'Ufficio non contestava l'emissione delle fatture richiamate dalla parte ed i versamenti effettuati ma sosteneva la non applicabilità del termine di prescrizione decennale richiamando il breve termine previsto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 evidenziando che la domanda di rimborso doveva essere presentata , in assenza di un termine proprio per l'IVA, entro due anni dal versamento.
I Giudici di prime cure richiamando quanto espresso dalla Corte di Cassazione (Cass. N. 272 del 10.01.2001 e Cass. n. 5427 del 24.08.2000) secondo cui per integrare i presu(...)sti per l'applicazione dell'art. 2033 del c.c., anche in materia tributaria, è sufficiente che il pagamento risulti anche solo in parte non dovuto, come nel caso di specie è avvenuto accolgono il ricorso condannando l'Amministrazione al rimborso degli importi indicati nell'istanza di rimborso oltre interessi dal dì del dovuto saldo effettivo.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Monza e Brianza - appellano la suddetta sentenza per falsa applicazione delle norme di diritto e per omessa motivazione.
Esaminati gli atti, sentiti i rappresentanti delle parti il Collegio ritiene l'appello non meritevole di accoglimento.
L'eccezione che i primi Giudici abbiano omesso di esplicitare il procedimento logico giuridico a base della propria decisione è pretestuoso poiché le ragioni contenute nella pronuncia impugnata sono pienamente intelleggibili poiché il Collegio ha argomentato in ordine alla applicabilità dell'art. 2033 c.c., la cui disciplina era stata richiamata dalla parte ricorrente.
Anche questo Collegio condivide il principio della Corte di Cassazione secondo cui per integrare i presupposti per l'applicazione dell'art. 2033 c.c., anche in materia tributaria, è sufficiente che il pagamento risulti, anche solo in parte non dovuto, come nel caso di specie è avvenuto.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Milano - conferma l'impugnata sentenza.
Spese compensate.
Così deciso Milano, il 11 aprile 2013.
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Altri 1566 articoli dell'avvocato
Michele Spadaro
-
Se il pignoramento è illegittimo, Equitalia deve risarcire il danno
Letto 781 volte dal 28/07/2012
-
L'ipoteca iscritta dal Fisco non rientra fra quelle sottoponibii a revocatoria fallimentare
Letto 541 volte dal 02/07/2012
-
Valida la notifica dell’atto anche se la sottoscrizione sulla ricevuta è illeggibile
Letto 954 volte dal 02/05/2012
-
Decreto Flussi 2023-2025
[New]
Letto 0 volte dal 13/11/2023
-
Allo straniero servono 2000 euro per iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale
[New]
Letto 0 volte dal 13/11/2023