Non è punibile il contribuente che sia incorso in violazioni imputabili al professionista, anche in mancanza di una sentenza penale definitiva a carico del professionista stesso. La Corte di Cassazione, con la sentenza 25136, conferma che l'esonero da sanzioni opera anche al di fuori della fattispecie disciplinata nell'articolo 1, legge 423/1995. Nel caso in oggetto, un contribuente era rimasto vittima della condotta illecita del professionista incaricato della consulenza tributaria e contabile, il quale non aveva presentato la dichiarazione, né aveva provveduto a versare le imposte. A fronte dell'accertamento dell'Amministrazione finanziaria, la parte ha chiesto l'esonero da sanzioni. Il Fisco ha però osservato che difettavano le condizioni previste all'articolo 1, della legge 423, che prevede l'annullamento delle sanzioni solo in presenza di sentenza di condanna irrevocabile. La Cassazione ha osservato come la previsione richiamata dall'Amministrazione non esaurisca la casistica dell'esonero da sanzioni. In base all'articolo 6 del decreto legislativo 472/97, infatti, il contribuente non è punibile quando il pagamento del tributo non è stato eseguito per un fatto denunciato all'autorità giudiziaria. Poiché, in virtù del principio di non contestazione, risultava acclarato in atti che il soggetto passivo aveva presentato denuncia a carico del professionista, e poiché la disposizione del 1997 non richiede l'esistenza di un giudicato penale, le sanzioni sono state conseguentemente annullate