L'iscrizione ipotecaria effettuata dall'Equitalia in pendenza di una istanza di rateizzazione viola i principi della buona fede e della normale prudenza, con conseguente responsabilità aggravata per i danni al contribuente La Commissione tributaria provinciale di Bari ha condannato l'Equitalia ai sensi dell'articolo 96 del Codice di procedura civile al pagamento di € 10.000,00 per spese di giudizio, ordinando altresì alla medesima di provvedere alla cancellazione dell'ipoteca illegittimamente iscritta a carico del contribuente. Nel caso in esame, in particolare, l'ipoteca è stata ritenuta illegittima in quanto iscritta solo pochi giorni prima (precisamente: sette giorni) della comunicazione al contribuente del provvedimento di rigetto della sua istanza di rateizzazione del carico tributario. L'Agente della riscossione, pertanto, avrebbe agito senza la normale prudenza, incorrendo nella responsabilità aggravata ex articolo 96 del Codice di procedura civile (Commissione tributaria provinciale di Bari, sentenza del 11 febbraio 2011, n. 30)