Cass. civ. Sez. V, 29/05/2013, n. 13331 Agenzia delle entrate c. Ge. s.r.l. IMPOSTE E TASSE IN GENERE Procedimento avanti le Commissioni tributarie in genere RISCOSSIONE - Cartella di pagamento - Notificazione - Tardività - Eccezione - Legittimazione passiva - Ente creditore - Concessionario della riscossione In materia di impugnazione della cartella esattoriale, la tardività della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio; la legittimazione passiva spetta pertanto all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, sul quale, se è fatto destinatario dell'impugnazione, incombe l'onere di chiamare in giudizio l'ente predetto, se non vuole rispondere all'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario. FONTI Massima redazionale, 2013