Per ottenere un risarcimento per i danni subiti in sede di riscossione esattoriale è necessario che il provvedimento di fermo amministrativo sia stato posto in esecuzione, di conseguenza non ha diritto al risarcimento del danno il contribuente che abbia ricevuto un preavviso di fermo amministrativo in quanto, in quella circostanza, il credito del fisco è del tutto inesistente”. Questo il principio regolatore deducibile dalla sentenza 22 settembre 2011, n. 19315 pronunciata dalla sezione tributaria della Corte Suprema, e depositata lo scorso 22 settembre, ad accoglimento del ricorso proposto da una società di riscossione che si era vista infliggere, in primo ed unico grado, la condanna al risarcimento del danno per aver erroneamente notificato un avviso di fermo amministrativo ad un contribuente.