La giurisdizione su controversie relative al fermo amministrativo spetta al giudice al quale è attribuita la cognizione della controversia sul diritto che da detto fermo è cautelato. E’ questo il principio ribadito dalla Cassazione con sentenza 25 ottobre 2011, n. 22088. In particolare, i giudici di Piazza Cavour confermano quanto già affermato in precedenza in giudizi analoghi. Ciò è avvenuto ad esempio con la sentenza 7 maggio 2010, n. 11087 con cui le sezioni unite avevano riconosciuto lo stesso principio in merito ad una pretesa creditoria di ente pubblico di natura tributaria impugnabile innanzi al giudice tributario.