In tema di contenzioso tributario, va riconosciuta la possibilità di ricorrere alla tutela del giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, con l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dal D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, atteso l'indubbio sorgere in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l'interesse, "ex" art. 100 c.p.c., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale (ormai allo stato esclusiva del giudice tributario), comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico. In merito all'impugnazione dell'estratto di ruolo (in difetto o in attesa della notifica della cartella esattoriale), l'incompiutezza dei dati evincibili dall'iscrizione a ruolo non può comunque costituire motivo di doglianza a favore dell'impugnante, avendo questi implicitamente accettato di formulare le proprie doglianze "allo stato" degli elementi conoscibili e non potendosi onerare l'Amministrazione di una condotta che (al momento dell'impugnazione) non era tenuta a compiere