Estratto di ruolo: alle Sezioni Unite la questione sull’impugnabilità
Cassazione civile, sez. VI-T, ordinanza 11.07.2014 n° 16055
Avv. Angelo Forte
di Modugno, BA
Letto 371 volte dal 17/10/2014
In tema di contenzioso tributario, va riconosciuta la possibilità di ricorrere alla tutela del giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, con l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dal D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, atteso l'indubbio sorgere in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l'interesse, "ex" art. 100 c.p.c., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale (ormai allo stato esclusiva del giudice tributario), comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico. In merito all'impugnazione dell'estratto di ruolo (in difetto o in attesa della notifica della cartella esattoriale), l'incompiutezza dei dati evincibili dall'iscrizione a ruolo non può comunque costituire motivo di doglianza a favore dell'impugnante, avendo questi implicitamente accettato di formulare le proprie doglianze "allo stato" degli elementi conoscibili e non potendosi onerare l'Amministrazione di una condotta che (al momento dell'impugnazione) non era tenuta a compiere
SEZIONE VI - T CIVILE
Ordinanza 11 luglio 2014, n. 16055
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICALA Mario - Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere -
Dott. CARACCIOLO Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. COSENTINO ANTONELLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 13678 - 2012 proposto da:
R. GIOVANNI & C. SAS (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA DEI PRATI DEGLI STROZZI 22, presso lo studio dell'avvocato G. VENETO, rappresentata e difesa dall'avvocato BELSITO ANTONIO giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
EQUITALIA SUD SPA, società incorporante della Equitalia ETR Spa, società con socio unico soggetta all'attività di direzione e di coordinamento della Equitalia Spa, in persona del procuratore speciale e legale rappresentane, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA SALLUSTIO N. 3, presso lo studio dell'avvocato GAZZONI FRANCESCO MARIA, rappresentata e difesa dall'avvocato MOLINARA PAOLO giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 68/5/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARLA REGIONALE di BARI del 15/11/2011, depositata il 29/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;
udito l'Avvocato Liliana Di Molfetta (delega avvocato Antonio Belsito) difensore della ricorrente che si riporta al ricorso.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1) ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati.
osserva:
La CTR di Bari ha respinto l'appello della "Rigante G sas" - appello proposto contro la sentenza n. 180/13/2009 della CTP di Bari che aveva già respinto il ricorso della predetta società - ed ha dichiarato non impugnabile l'estratto del ruolo che la contribuente dichiarava di avere ottenuto in copia in data 27.11.2008 dalla Concessionaria ed attraverso il quale era venuta a conoscenza di una cartella a suo carico adottata ed asseritamente ad essa società non pervenuta nonostante la notifica apparisse effettuata.
La CTR - dato atto che la società appellante aveva proposto il ricorso introduttivo di primo grado avverso la cartella esattoriale che la società contribuente riteneva non notificata, salvo poi rappresentare in diversi termini la domanda in grado di appello - evidenziava che in tal modo la appellante intendeva realizzare una impropria riapertura dei termini per ricorrere avverso una cartella esattoriale non opposta tempestivamente e che invece non poteva essere oggetto di esame nella presente sede processuale. D'altronde, neppure l'estratto di ruolo avrebbe potuto considerarsi impugnabile, in difetto del requisito della "coattività della prestazione tributaria ivi espresso", atto perciò non idoneo ad assolvere al ruolo della "provocatio ad opponendum".
La società contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
La Concessionaria si è difesa con controricorso.
Il ricorso - ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all'art. 376 c.p.c., - può essere definito ai sensi dell'art. 375 c.p.c.
Infatti, con il motivo di impugnazione (improntato alla "nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c.") la ricorrente sì duole del fatto che il giudicante abbia ritenuto non impugnabile l'estratto di ruolo, per quanto esso estratto costituisca una riproduzione del ruolo e perciò proprio di uno di quegli atti considerati tipicamente impugnabili dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19. In tal modo il giudicante aveva violato l'art. 115 c.p.c., secondo il quale il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti.
Anche volendo tralasciare di considerare che la impugnazione è espressamente fondata su una disposizione di legge che la costante giurisprudenza di codesto S.C. ritiene non poter costituire parametro per il vizio di violazione di legge, ma semmai mero tramite di emergenza del vizio di motivazione di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 (per tutte si veda Cass. Sez. 1^, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006), resta comunque da rilevarne la manifesta infondatezza, con conseguente proposta di rigetto.
Ed infatti è stato ribadito anche di recente che: "In tema di contenzioso tributario, l'estratto di ruolo, che è atto interno all'Amministrazione, non può essere oggetto di autonoma impugnazione, ma deve essere impugnato unitamente all'atto impositivo, notificato di regola con la cartella, in difetto non sussistendo interesse concreto e attuale ex art. 100 c.p.c., ad instaurare una lite tributaria, che non ammette azioni di accertamento negativo del tributo. Ne consegue che, nel caso in cui la CTR abbia accolto la impugnazione statuendo la non autonoma impugnazione dell'estratto di ruolo, trattandosi di questione di merito preliminare ed assorbente, l'eventuale giudicato interno formatosi sulla circostanza della inesistenza o mancanza di notifica della cartella è da ritenersi irrilevante, in quanto non preclusivo della statuizione in parola" (Cass. Sez. 5^, Sentenza n. 6610 del 15/03/2013; conferme da Cass. Sez. 5^, Sentenza n. 1837 del 28/01/2010, Cass. Sez. 5^, Sentenza n. 1630 del 25/01/2008 e molte altre).
Non resta che concludere nel senso che l'impugnazione non può trovare accoglimento.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta infondatezza.
Roma, 15 settembre 2013.
2) ritenuto che la menzionata relazione è stata comunicata alle parti, a seguito di che la sola parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 375 c.p.c., e che all'adunanza camerale del 20.3.2014 la Corte, considerato che non sussistessero i presupposti richiesti dall'art. 375 ridetto per la decisione con il rito della camera di consiglio, ha rimesso la controversia alla pubblica udienza della sezione sesta;
3) ritenuto che all'udienza del 5.6.2014 le parti hanno discusso la causa richiamandosi ai rispettivi atti difensivi e il collegio si è riservato di decidere;
4) tanto premesso, la Corte osserva:
la controversia, di cui la relazione prospetta la soluzione per manifesta infondatezza, involge una questione sulla quale si sono manifestati contrastanti avvisi delle sezioni semplici, ciascuno di essi ancorato a coerenti visioni ricostruttive di istituti di carattere generale del diritto tributario sostanziale e processuale, avvisi tra loro (almeno apparentemente) collidenti e di cui perciò è necessario provvedere ad una riduzione ad unità, onde prevenire l'insorgenza di ulteriori contrasti, peraltro amplificati dalla non sempre puntuale massimazione dei principi di diritto in relazione alla effettiva fattispecie dedotta in controversia.
Volendo limitare l'analisi all'epoca più recente (ultimi dieci anni), le sezioni semplici si sono pronunciate nel senso della non ammissibilità del ricorso contro il ruolo in almeno cinque circostanze.
Nelle sentenze nn. 6395/2014, 6610/2013, 6906/2013 e 139/2004 (e numerose altre a quest'ultima omogenee) le ragioni poste a fondamento della inammissibilità dell'impugnazione si incentrano sulla ritenuta natura di "atto interno" del ruolo: e perciò si è concluso nel senso che il ruolo non sia assolutamente inimpugnabile ma sia impugnabile in via di eccezione (e cioè allorquando i suoi vizi, per effetto di specifiche norme di legge, quale il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, con cui si fissano i termini per la iscrizione, si riverberano sul rapporto tributario) e nel senso che esso sia autonomamente impugnabile solo allorquando sia stato notificato autonomamente rispetto alla cartella (assurgendo così alla funzione di atto impositivo), mentre in via di principio esso deve essere impugnato unitamente all'atto impositivo nel quale viene trasfuso ed a mezzo del quale viene notificato.
In difetto della notifica di un atto nel quale il ruolo sia trasfuso, "mancherebbe un interesse concreto ed attuale ex art. 100 c.p.c., ad impugnare una imposizione che mai è venuta ad esistenza" atteso "che il processo tributario ha semplice struttura oppositiva di manifestazioni di volontà fiscali "esternate" al contribuente, senza cioè che possa farsi luogo a preventive azioni di accertamento negativo del tributo". E d'altronde, la facoltà di impugnazione della cartella esattoriale (facendo valere in questo modo i vizi della stessa iscrizione a ruolo, così come tante volte ritenuto nelle pronunce delle S.U., si vedano la n. 14472/2002 e la n. 16412/2007) vale ad escludere la negativa incidenza dell'omessa diretta notifica del ruolo sul diritto di difesa del contribuente.
Si noti, però, che nel primo e nel quarto caso l'impugnazione del ruolo da parte del contribuente era avvenuta contestualmente all'impugnazione della cartella di pagamento nel quale il ruolo risultava trasfuso ai fini della notifica (sicchè nei motivi di impugnazione si faceva valere il vizio di omessa integrale notifica del ruolo, in una con la cartella esattoriale, ovvero il difetto di elementi costitutivi necessari del ruolo medesimo), mentre solo nel secondo e terzo caso tra quelli menzionati l'impugnazione appare rivolta direttamente nei confronti dell'estratto di ruolo (nelle ipotesi in cui la cd. "stampata" sia stata fornita dall'agente di riscossione o comunque nell'ipotesi in cui il contribuente venga a conoscenza del ruolo per tutt'altra via che non sia la notifica della cartella esattoriale), sicchè le originarie doglianze della parte contribuente si imperniavano proprio sul fatto dell'omessa o irregolare notifica della cartella nel quale il ruolo avrebbe dovuto essere trasfuso. La massimazione di dette pronunce non da conto della differente fattispecie dalle quali esse promanano e perciò non consente di cogliere le differenti conseguenze pratiche che derivano dall'affermazione di principi apparentemente univoci. Una quinta pronuncia (la n. 1837/2010) ha invece ritenuto che il ruolo sia autonomamente inimpugnabile nella diversa (e singolare) ipotesi in cui sia stato "notificato di seguito alla cartella di pagamento", appunto per il fatto che anche in questo caso il ruolo non esprime una pretesa tributaria autonoma rispetto all'atto con il quale è stata intrapresa l'azione esecutiva. Da ciò il corollario che "la disposizione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, trova il suo fondamento nel principio dell'interesse di cui all'art. 100 c.p.c., che nega ingresso alle azioni giudiziarie insuscettibili di risolversi in un vantaggio concreto ed attuale di chi le propone".
Anche in questo caso è lecito supporre che la specie di causa non sia stata adeguatamente colta dal massimatore, apparendo piuttosto inverosimile l'ipotesi di notifica (autonoma e postuma) di un estratto di ruolo, ciò che si configurerebbe come un'evenienza non contemplata tra le prerogative tipiche dell'agente di riscossione oltre che nella natura delle cose, atteso che l'estratto è tale in quanto atto informale, cioè atto consistente in una distinta in cui sono elencati gli addebiti risultanti nel software gestionale del concessionario della riscossione. Una volta notificato al contribuente, cesserebbe di essere una mera distinta per assumere la funzione di cartella o - in caso questa sia già stata notificata - di intimazione di pagamento, a prescindere se presenti gli elementi tipici dell'uno o dell'altro atto tipico dell'esattore. Di ciò è utile tenere conto anche ai fini dei principi che sono affermati nelle prime quattro delle pronunce dianzi emarginate.
Di autonoma menzione è degna Cass. n. 1630/2008, a mezzo della quale è stato rigettato il motivo di impugnazione fondato sull'assunto di non impugnabilità della cartella di pagamento, per vizi diversi da quelli suoi propri, una volta divenuto definitivo il prodromico avviso di accertamento, sul rilievo che a mezzo di detta impugnazione la parte contribuente avesse inteso, correttamente, eccepire la tardivita dell'iscrizione a ruolo, così avvalendosi "dell'unico valido veicolo processuale" per far emergere un siffatto vizio. Di autonoma menzione è pure degna Cass. n. 11736/2011 (non massimata), nella quale si verte in tema di impugnazione di cartella esattoriale conseguente ad iscrizione di IVA a ruolo straordinario del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 11, comma 3 e art. 15 bis, sull'assunto che detta iscrizione fosse illegittima perchè antecedente alla data di efficacia (9.6.2001) della previsione contenuta nel D.Lgs. n. 193 del 2001, art. 2. A questi limitati fini, la pronuncia ora in rassegna pare contraddire l'assunto delle pronunce (dianzi citate) che muovono dal difetto di "efficacia impositiva" nell'iscrizione a ruolo, evidenziando che "l'iscrizione a ruolo della somma....costituisce il valido e legittimo titolo per la riscossione del tributo (Cass. 13173/2000), laddove la cartella esattoriale... reca l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo ...Ne discende che l'obbligo di pagamento a carico del contribuente...viene ad esistenza già con la formazione del ruolo, atto prodromico all'esecuzione esattoriale", per quanto il contribuente "solo a seguito della notifica della cartella è posto nelle condizioni di impugnare sia tale atto impositivo a valle, sia il titolo per la riscossione a monte, ossia il ruolo (ordinario o straordinario)".
Ed è proprio dai principi contenuti nelle due pronunce da ultimo menzionate (che pure concludono per la non autonoma impugnabilità del ruolo) che prende le mosse l'orientamento giurisprudenziale antagonista, onde affermare - per contro - l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Nella recente Cass. n. 2248/2014 (dettata in tema di impugnazione di sentenza che aveva annullato una cartella esattoriale sia per la tardività della iscrizione a ruolo sia per il difetto di prova circa la notifica della cartella medesima) è rigettato il motivo di impugnazione dell'Agenzia (fondato sull'inammissibilità del ricorso del contribuente, giacchè rivolto nei confronti dell'estratto di ruolo e non già della cartella di pagamento) sul riproposto assunto della rilevanza preminente - ai fini della "instaurazione del rapporto giuridico di riscossione" - del momento di formazione del ruolo. Pertanto, la diretta impugnazione dell'estratto di ruolo troverebbe legittimazione proprio nella formazione del ruolo, cioè "l'atto con cui l'Amministrazione concretizza nei confronti del contribuente una pretesa tributaria definita, compiuta e non condizionata".
Rispetto alla anzidetta pronuncia, non può essere considerato valido precedente Cass. n. 25619/2006 (nella quale si discute di impugnazione di avviso di mora in presenza di cartella non impugnata nonostante rituale notifica), della quale la confusa massimazione tradisce il reale thema decidendum, e neppure può essere considerato valido precedente Cass. 8206/2008, che pronuncia in tema di "impugnazione del ruolo" solo nei termini impropriamente utilizzati dal D.P.R. n. 787 del 1980, art. 10, il cui art. 7 - facendo rinvio alla disciplina del D.P.R. n. 602 del 1973, - lascia intendere che in realtà il ricorso di cui si tratta deve essere rivolto avverso lo strumento a mezzo del quale il ruolo è notificato al contribuente.
Valido precedente deve invece considerarsi Cass. n. 724/2010 che (pur prendendo le mosse argomentative proprio da Cass. 8206/2008, da ultimo esaminata) perviene ad affermare con estrema chiarezza la ritenuta autonoma impugnabilità del ruolo attraverso il suo "estratto", sulla premessa che è proprio il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, a prevedere l'impugnabilità sia della cartella che del ruolo. Conseguirebbe da ciò che "l'impugnazione è ammissibile non solo nei confronti della cartella ma anche contro l'estratto di ruolo che altro non è che una riproduzione di una parte del ruolo". Utili elementi di supporto logico a quest'ultimo orientamento - per omogeneità di rapporti tra le fasi di un medesimo iter procedimentale - possono forse trarsi da anche da Cass. 27385/2008 "In tema di contenzioso tributario, va riconosciuta la possibilità di ricorrere alla tutela del giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, con l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, atteso l'indubbio sorgere in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l'interesse, "ex" art. 100 c.p.c., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale (ormai allo stato esclusiva del giudice tributario), comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso alla commissione tributaria avverso una visura per consultazione di partita catastale, attraverso la quale una società aveva appreso l'entità della rendita catastale di un immobile acquistato da un fallimento).
A ben guardare, infatti, le pronunce che ritengono ammissibile il ricorso avverso l'estratto di ruolo (laddove sia stata omessa o non ancora effettuata la notifica della cartella di pagamento), si pongono in continuità logica con tutte le altre che ritengono non tassativo l'elenco degli atti impugnabili ricavabile dal combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19, dovendosi l'impugnabilità ancorare alla natura di atto "sostanzialmente impositivo" e prodromico alla riscossione coattiva (tra le altre, S.U. n. 185/1999, S.U. n. 5776/2005, Sez. 5^, n. 18008/2006, S.U. n. 7388/2007, Sez. 5^, n. 21045/2007, Sez. 5^ n. 27385/2008, S.U. n. 2185/2009, Sez. 5^ n. 285/2010, Sez. 5^ n. 15946/2010, Sez. 5^ n. 14373/2010).
A latere di questi casi venuti in rilevo avanti alla Corte di legittimità, appare utile evidenziare che nella prassi l'interesse concreto all'impugnazione dell'estratto di ruolo (in difetto o in attesa della notifica della cartella esattoriale) è prospettato con riferimento a tutte le ipotesi in cui può verificarsi diretta ed immediata efficacia lesiva del diritto (o delle legittime aspettative) del singolo in ragione della semplice iscrizione a ruolo di una pretesa tributaria (es. diniego o revoca di un beneficio fiscale; rifiuto di adempimento di un credito vantato nei confronti della P.A.; diniego di un mutuo per effetto della notizia dell'esistenza di carichi iscritti a ruolo) per effetto della diretta consapevolezza che alla P.A. in generale è dato di avere della pretesa fiscale soltanto iscritta a ruolo ma non ancora notificata al destinatario. Siffatta "ragion pratica" appare di recente rafforzata dalla suggestione determinata da quelle discipline settoriali che, da un canto, consentono al concessionario l'ammissione al passivo delle procedure concorsuali sulla base del solo ruolo (si vedano il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 86, e il D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 33; in termini, di recente, Cass. Sez. 6^ - 5, Ordinanza n. 11014 del 2012) e, d'altro canto, consentono la estinzione di debiti tributari semplicemente iscritti nei ruoli (quelli affidati in riscossione fino al 31.10.2013) a mezzo del pagamento della sola somma capitale iscritta, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo nonchè degli interessi di mora (L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 618), così che viene accentuato la legittimità dell'interesse alla conoscenza del contenuto del ruolo anche indipendentemente dalla notifica che l'ente concessionario ne abbia fatto. D'altronde, la questione di cui qui si discute merita di essere convenientemente filtrata anche alla luce di un altro principio più volte espresso dalla Corte (cfr Cass. Sez. 5^, Sentenza n. 654 del 15/01/2014, in termini anche Cass. n. 2272 del 2011, Cass. n. 10445 del 2011, Cass. n. 10477 del 2008, Cass. n. 19854 del 2004) secondo il quale "la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria", cosicchè ove l'atto (pur non notificato) sia stato impugnato dal destinatario in data antecedente alla scadenza del termine fissato dalla legge per l'esercizio del potere impositivo, deve intendersi che detta condizione di efficacia sia venuta comunque ad esistenza e che ne sia stato raggiunto lo scopo.
Anche ai fini della questione qui controversa potrebbe - allora - pervenirsi alla conclusione che se l'atto destinato a recepire e veicolare il ruolo non sia stato notificato, la conoscenza di quest'ultimo, aliunde raggiunta, costituisca valido presupposto per l'impugnazione, salva la facoltà per l'Amministrazione di dimostrare che invece la notifica è avvenuta e che perciò la facoltà di impugnativa si è consumata per effetto del decorso del tempo da quel momento.
Residuerebbe comunque - per non potersi divergere dal principio che nel processo tributario non sono ammesse le azioni di accertamento negativo - che l'incompiutezza dei dati evincibili dall'iscrizione a ruolo non potrebbe costituire motivo di doglianza a favore dell'impugnante, avendo questi implicitamente accettato di formulare le proprie doglianze "allo stato" degli elementi conoscibili e non potendosi onerare l'Amministrazione di una condotta che (al momento dell'impugnazione) non era tenuta a compiere.
6) Alla luce delle complesse articolazioni logiche che sottostanno alle posizioni contrapposte sulla "vextata quaestio", appare senz'altro utile un chiarimento a tutto tondo in ordine ad una contrasto che - rivelandosi frutto di numerose divergenze a tutti i livelli di cognizione - è opportuno sia devoluto alle Sezioni Unite in modo da ottenere una pronuncia vincolante per i collegi ordinari, e che costituisca un sicuro punto di riferimento anche per coloro che debbono redigere ricorsi.
P.Q.M.
si sottopone al Primo Presidente l'opportunità di devolvere la controversia alle Sezioni Unite ai fini della soluzione della questione, fonte di contrasti tra le sezioni semplici, della autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo tributario che sia pervenuto a conoscenza del contribuente tramite qualsivoglia mezzo informale, in difetto o in attesa di notifica della cartella esattoriale, in applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2014
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