La condanna, da parte del giudice del merito, alle spese di lite della società concessionaria per la riscossione dei tributi per l’ipotesi di notifica intempestiva della cartella di pagamento è insindacabile in sede di legittimità. Una volta pronunciata nei gradi di merito la condanna alla rifusione delle spese di lite, è irrilevante, ai fini della sua riforma, l’accertamento circa l’eventuale assenza di profili di colpa a carico della società nel ritardo della notifica, non potendo tale accertamento, in sede di legittimità, prevalere sul criterio legale della soccombenza stabilito dall’art. 91 c.p.c.