La sentenza in commento afferma nuovamente il principio di diritto già enunciato dalla Cassazione e da numerose Commissioni Tributarie Regionali, relativamente all'estensione degli effetti delle sentenze nei confronti dei coobligati in solido al pagamento dei crediti di natura tributaria. La Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, accogliento, la tesi difensiva dell' Avv. Giuseppe Giudice, ha rigettato il ricorso proposto da un contribuente avverso un preavviso di fermo amministrativo. Il Collegio ribadisce che il socio (obblibato in solido), il quale non abbia autonomamente impugnato la cartella di pagamento a lui notificata, non può giovarsi del giudicato favorevole formatosi nei confronti della società (obbligato principale). I Giudici Tributari, facendo proprie le tesi del difensore di parte resistente, precisano che la cartella emessa nei confronti di un socio di società di persone è atto autonomo rispetto all'analogo provvedimento emesso nei confronti della società e “deve essere, pertanto, distintamente impugnata rispetto alla eventuale opposizione prodotta avverso la cartella facente capo alla società”.(Cfr sent.Cass. Civ. n°1184/2001) L'esito positivo del giudizio espresso nei confronti della società, quindi, non ha effetti automatici nei confronti della posizione giuridica del socio, poiché “tali effetti favorevoli vanno ad incidere la situazione del socio solamente se questi ha a sua volta impugnato il provvedimento che lo riguarda”.(Comm.Trib. Regionale Sez. IX, n°52/2009) Il ricorrente -lo si ribadisce- avrebbe dovuto impugnare autonomamente la cartella entro i sessanta giorni a far data dalla notifica, potendo in quella sede opporre al Concessionario la pronuncia favorevole emessa a suo tempo nei confronti della società. (Cfr. ex multix Cass. Sez. V-Trib. n°13814/ 2005)