La Commissione Tributaria Provinciale con sentenza N.355 del 7 marzo 2011, depositata in data 17 giugno 2011, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da una Srl avverso cartella di pagamento Tarsu (tassa smaltimento rifiuti solidi urbani), per la mancata indicazione, sia nel corpo dell'atto che nella procura alla lite, del legale rappresentante pro-tempore della società ricorrente, non sanabile dall'autentica del difensore, peraltro con firma illegibile.