Giova ricordare a tal proposito che, il diritto camerale annuale, di cui trattasi, è dovuto da ogni impresa iscritta nel registro delle imprese, tenuto dalla Camera di Commercio, ai sensi dell'art. 18, L. n. 580/1993. Inoltre, deve pure essere considerato il fatto che il diritto camerale annuale trova la sua giustificazione nell'art. 18, comma 4 L. citata, per tutta l'attività di assistenza, di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese. Evidentemente il predetto diritto camerale ha sicuramente natura contributiva, essendo finalizzato, peraltro, all'espletamento dei servizi che le Camere di Commercio sono tenute a fornire in relazione alle funzioni amministrative ed economiche alle stesse demandate dalle diverse normative in materia. Vero è, però, che il tardivo od omesso versamento di detto diritto comporta l'applicazione di sanzioni amministrative secondo le disposizioni, di cui alla citata legge ed anche con riferimento alle disposizioni normative, come contenute nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Inoltre, esaminando la dedotta fattispecie, occorre pure ricordare il disposto normativo di cui all'art. 4, del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, 11 maggio 2001, n. 359 (Regolamento per l'attuazione dell'art. 17, L. 23 dicembre 1999, n. 448, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato a favore delle Camere di Commercio - CCIAA). Infatti, in detta norma si precisa che "... le imprese individuali cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è cessata l'attività, sempre che la relativa domanda di cancellazione, sia presentata entro il 30 gennaio successivo alla sua data di cessazione..."