Diritti camerali: la società non cancellata rimane obbligata
Commissione Tributaria Provinciale Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 18.09.2013
Avv. Angelo Forte
di Modugno, BA
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Giova ricordare a tal proposito che, il diritto camerale annuale, di cui trattasi, è dovuto da ogni impresa iscritta nel registro delle imprese, tenuto dalla Camera di Commercio, ai sensi dell'art. 18, L. n. 580/1993. Inoltre, deve pure essere considerato il fatto che il diritto camerale annuale trova la sua giustificazione nell'art. 18, comma 4 L. citata, per tutta l'attività di assistenza, di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese. Evidentemente il predetto diritto camerale ha sicuramente natura contributiva, essendo finalizzato, peraltro, all'espletamento dei servizi che le Camere di Commercio sono tenute a fornire in relazione alle funzioni amministrative ed economiche alle stesse demandate dalle diverse normative in materia. Vero è, però, che il tardivo od omesso versamento di detto diritto comporta l'applicazione di sanzioni amministrative secondo le disposizioni, di cui alla citata legge ed anche con riferimento alle disposizioni normative, come contenute nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Inoltre, esaminando la dedotta fattispecie, occorre pure ricordare il disposto normativo di cui all'art. 4, del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, 11 maggio 2001, n. 359 (Regolamento per l'attuazione dell'art. 17, L. 23 dicembre 1999, n. 448, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato a favore delle Camere di Commercio - CCIAA). Infatti, in detta norma si precisa che "... le imprese individuali cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è cessata l'attività, sempre che la relativa domanda di cancellazione, sia presentata entro il 30 gennaio successivo alla sua data di cessazione..."
Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria
Sezione VII
Sentenza 18 settembre 2013
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso depositato il xxx IL SIG. aaaa - nella sua qualità di liquidatore del zzzzzzzz, residente in sssssss, alla qqqqqqq, rappresentato e difeso dall’avvocato wwwww, elettivamente domiciliato presso il suo studio legale, sito in ddddd. - ricorreva sia verso EQUITALIA E.TR. SPA., sia verso la Camera di Commercio industria ed artigianato di llllll. avverso quattro distinte cartelle esattoriali emesse da Equitalia etr spa (xxxxx) per gli anni 2003,2004,2005;2006; 2007; 2008), tutte inerenti i diritti annuali della camera di commercio relativi – come detto - agli anni dal 2003 al 2008, per complessivi euro rrrr chiedendo, previa sospensione dell'atto, la declaratoria di inesistenza del credito vantato, sulla scorta di asseriti vizi inerenti la notifica delle cartelle esattoriali, la prescrizione e\o la decadenza del termine per l’iscrizione al ruolo degli atti impugnati. Concludeva per l’accoglimento e la condanna alle spese di giudizio.
Si costituiva l’ETR spa in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato tttttt, in data yyyy, ed eccepiva l’inesistenza di vizi nelle notifiche (peraltro sanati dalla costituzione in giudizio), la mancanza di legittimazione in merito ai contestati vizi inerenti la violazione dell’art. 25 DPR 602\1973 o alla inesistenza del credito, fatti questi ritenuti non addebitabili in alcun modo al concessionario responsabile della sola azione esecutiva.
Concludeva per il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
Si costitutiva con deposito di controdeduzioni, in data bbbb, la Camera di Commercio di LLLLL e faceva osservare la dovutezza del credito poiché in sostanza non sarebbe stata presentata alcuna formale istanza di cancellazione dal Registro delle Imprese, anche ai sensi dell’art. 4 comma 3 del DM 359 del 11.5.2001. Era inoltre riportata nella memoria di costituzione giurisprudenza applicativa del citato articolo 4.
Rilevava altresì come i termini di cui agli artt. 17 e 25 del DPR602\1973 fossero riferibili unicamente alle imposte dirette e non già ai diritti camerali; concludeva per il rigetto del ricorso o, in subordine, il non accoglimento solo per le annualità eventualmente notificate oltre il termine dei cinque anni.
All’udienza del ttttt – in assenza dei presupposti fattuali e normativi - era rigettata l'invocata sospensione e all'udienza del tttttt la causa andava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre esaminare ogni sollevata questione di diritto e fornire ad essa una soluzione.
Per quanto concerne i dedotti vizi di legittimazione passiva il ricorrente ritiene che la notifica, circa la debenza del credito, fosse da effettuare alla sede del uuuuu e non già al liquidatore, erroneamente individuato come soggetto rappresentante.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 14880 del 5 settembre 2012 ha chiarito il tema affermando che manca di legittimazione passiva il liquidatore di una società, successivamente alla cancellazione della società stessa dal registro delle imprese.
Tuttavia tale affermazione è suscettibile di doppia lettura: se è vero che il liquidatore manca di legittimazione dal momento della formale cancellazione della società dal registro delle imprese è parimenti vero che - fino alla formale presenza dell’iscrizione del xxxxx nel registro di cui trattasi - il liquidatore deve essere necessariamente individuato come soggetto legittimato passivamente, ad ogni richiesta comunque riconducibile alla società la cui omessa cancellazione, tra l’altro, è asseritamente da far ricadere proprio sul liquidatore.
L’ente conserva quindi, anche col nuovo diritto societario, in pendenza di una siffatta situazione, la sua piena capacità processuale, tanto attiva quanto passiva e va evocata in giudizio in persona del suo liquidatore (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10314 del 28/05/2004 - Rv. 573260; Sez. L, Sentenza n. 12078 del 18/08/2003 (Rv. 565905).
Superato il preliminare problema della legittimazione occorre ricapitolare gli aspetti normativi della vicenda.
La legge 27 dicembre 2002, n. 289 all’art. 13 comma 3 definisce quali sono i tributi locali.
Il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, art. 5-quater, comma 1 prevede che l'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applichi anche alle Camere di Commercio, con riferimento al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge n. 580/1993, come modificato dall'articolo 17 della legge n. 488/1999.
Dal complesso quadro normativo sopra indicato emerge che il diritto annuale è, sostanzialmente, un “tributo” che devono pagare ogni anno le imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese.
Il presupposto per il pagamento del diritto annuale è, dunque, l’iscrizione e l’annotazione nel Registro delle imprese, indipendentemente dallo stato dell’attività o dalla messa in scioglimento e liquidazione o meno dell’impresa.
Diversamente dal passato la nuova natura di tributo impedisce di poter affermare che la cessazione dell’attività e l’apertura della fase di liquidazione è causa di esonero dal versamento del diritto annuale.
Sono quindi tenute al pagamento del diritto tutte le imprese che al 1° gennaio di ogni anno risultano (anche solo formalmente) iscritte o annotate nel Registro delle imprese, e tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese nel corso dell’anno di riferimento (art. 3, D.M. m. 359/2001).
L’art. 4 del D.M. 359\2001 recita, al comma 2 e 3:
“ Le imprese individuali cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello in cui e' cessata l'attività, sempre che la relativa domanda di cancellazione sia presentata entro il 30 gennaio successivo alla data di cessazione dell'attività”.
“Le società e gli altri soggetti collettivi cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello in cui e' stato approvato il bilancio finale di liquidazione a condizione che la relativa domanda di cancellazione dal registro delle imprese sia presentata entro il 30 gennaio successivo all'approvazione del bilancio finale”.
Dal diritto positivo emerge proprio la necessità che vi sia una formale domanda di cancellazione che il ricorrente, nella sua funzione di liquidatore del xxxxx, non ha oggettivamente prodotto o, comunque, provato.
E’ bene vero che il bilancio finale di liquidazione del xxxxxxx è stato regolarmente redatto e prodotto; tale incombenza tuttavia non può ritenersi esaustiva dell’obbligo di presentare la domanda di cancellazione, così come previsto dal D.M. 359\2001.
A tale ultimo riguardo basti pensare che il bilancio non è suscettibile di valutazione nel suo contenuto, diversamente da una domanda di cancellazione dal Registro la quale ha un conseguente effetto costitutivo.
L’art. 2495 c.c., primo comma, prescrive (dal 1.1.2004) che i liquidatori, successivamente all’approvazione del bilancio finale, debbano chiedere la cancellazione della società dal Registro delle Imprese.
Tale norma, benché frutto della novella posta dal d.lgs. 17-1-2003 n. 6 è come visto omogenea col citato DM 359\2001 il quale coerentemente con la norma primaria (art. 2495 c.c.) richiedeva, già prima dell’entrata in vigore della novella codicistica, l’istanza di cancellazione.
Venendo ora agli effetti della mancata presentazione dell’istanza il novellato art. 2490 c.c. u.c. prevede – come correttamente affermato dal ricorrente - che “qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società sia cancellata d’ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall’articolo 2495c.c.
Tale norma, tuttavia, non solo non è di automatica applicazione ma, a ben vedere, è stata introdotta dalla citata novella posta dal D.Lgs. 17-1-2003 n. 6 la cui vigenza è stata posta dal legislatore al 1.1.2004.
La norma, che come accennato ha efficacia costitutiva, pone alcuni problemi in ordine alla decorrenza: certamente essa (anche per taluni aspetti latamente sanzionatori e per il disposto dell’art. 11 delle preleggi) non può che regolare il futuro per cui, nel silenzio della stessa norma, essa non potrà applicarsi in maniera retroattiva.
Detto questo occorre verificare quale conseguenza abbia la omessa presentazione dei bilanci dal 2004 in avanti: in effetti è ben vero che se per tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio la società è cancellata d’ufficio dal registro delle imprese, tuttavia tale procedura non può mai essere automatica essendo sempre necessaria l’audizione dell’interessato ai sensi dell’art. 2191 c.c.
Il procedimento (il quale si fonda, oltre che sull’art. 2490 c.c., sul D.P.R. 23/07/2004, n.247 cui è seguita la circolare del Ministero delle Attività produttive n. 3585/C del 14/06/2005 attuativa del D.P.R. 247/2004), si articola sostanzialmente su un preliminare contraddittorio col rappresentante dell’impresa da cancellare.
Dal complesso delle norme sopra citate si evince che il Conservatore del Registro delle Imprese debba invitare il liquidatore delle società, che si trovi nelle condizioni descritte dalla norma, a provvedere al deposito dei bilanci di esercizio o a far pervenire osservazioni opportunamente documentate, pena l'adozione del provvedimento di cancellazione d'ufficio della società dal Registro delle Imprese, con gli effetti di cui all'art. 2495 c.c., il tutto – tra l’altro - sotto la vigilanza del Giudice del Registro.
Il procedimento di cancellazione di società di capitali in liquidazione è applicabile quindi – solo – dall’anno 2007, scadenza del termine per la presentazione del bilancio 2006 (terzo esercizio successivo all'entrata in vigore della norma). La mancata contestazione da parte del Conservatore del Registro delle Imprese, il quale come visto deve invitare il liquidatore a fornire chiarimenti circa il triennale reiterato omesso deposito del bilancio, non consente di poter addivenire ad un giudizio di avvenuta formale cancellazione dell’impresa dal registro.
Circa il difetto di notifica della cartella correttamente il ricorrente ammette che l’art. 25 del D.P.R.602\1973 non possa applicarsi al caso in esame trattandosi di tributi diversi dalle imposte dirette e l’IVA ma invoca un’applicazione analogica su una norma eccezionale che non pare possibile ex art.14 preleggi.
Il ricorrente, sebbene solo in forma embrionale, eccepisce poi la prescrizione del tributo (pag. 7 del ricorso), la quale com’è noto non è rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 2938 c.c..; occorre a questo punto ricordare quanto sopra già indicato in ordine alla natura del diritto per l’iscrizione al registro delle imprese.
La legge 27 dicembre 2002, n. 289 all’art. 13 comma 3 definisce quali sono i tributi locali e la L. 21 febbraio 2003, n. 27, art. 5-quater, comma 1 prevede che l'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applichi anche alle Camere di Commercio, con riferimento al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge n. 580/1993, come modificato dall'articolo 17 della legge n. 488/1999.
Ne emerge, quindi, la piena assimilabilità in ordine anche alla prescrizione con quanto accade con i tributi locali.
Da quanto detto ne discende che la notifica della cartella di pagamento non è sottoposta ad alcun termine di decadenza ma – come tutti i crediti - alla prescrizione del diritto la quale, comunque, poteva essere interrotta nel termine di cinque anni, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, cod. civ..(tra le molte Cass. sez. trib. n. 4283 del 23 febbraio 2010).
Le varie cartelle impugnate sono state notificate il 27.6.2011; non essendovi stato alcun atto medio tempore interruttivo del credito, appaiono trascorsi i termini di prescrizione relativamente alle annualità 2003,2004,2005 i cui importi sono espressi dalla cartella n. llllllll per un valore di euro ooooooo.
Detta cartella va, pertanto, annullata anche relativamente ai suoi eventuali accessori.
Rigetta nel resto trattandosi di crediti relativamente a diritti di iscrizione al Registro delle Imprese, non ancora prescritti, in relazione ad annualità in cui ancora xxxxxx risulta(va) formalmente ancora iscritto.
Alla luce dell’art. 92, secondo comma c.p.c., nel testo introdotto dall’art. 2 della Legge 28 dicembre 2005, n. 263, si ritiene di compensare complessivamente le spese attesa la reciproca soccombenza in relazione alle domande avanzate.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria SEZ. VII:
Accoglie, parzialmente, il ricorso ed annulla la cartella n. hhhhhhhh.
Rigetta nel resto. Compensa integralmente le spese tra le parti.
Reggio Calabria lì 18.9.2013
Il giudice relatore
Alberto Cianfarini
IL PRESIDENTE
Vincenzo TRIPODI
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