Cartella di pagamento nulla se indica solo ''omesso o carente versamento''
Cassazione civile , sez. VI-T, ordinanza 03.09.2013 n° 20211
Avv. Angelo Forte
di Modugno, BA
Letto 314 volte dal 29/11/2013
E' nulla la cartella esattoriale che contenga soltanto l'indicazione di un "omesso o carente versamento", che non costituisce adeguata motivazione di una pretesa fiscale. L'accertamento di tale circostanza da parte del giudice di merito, secondo cui la cartella non contiene ulteriori dati idonei a sorreggere le ragioni dell'Amministrazione, può essere semmai contestato con il mezzo revocatorio e non con ricorso in Cassazione, in quanto trattasi di accertamento di fatto.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI - T CIVILE
Ordinanza 3 settembre 2013, n. 20211
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICALA Mario - rel. Presidente -
Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -
Dott. CARACCIOLO Giuseppe - Consigliere -
Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 4443-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
- ricorrente -
contro
I.D.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 808/40/2009 della Commissione Tributaria Regionale di ROMA - Sezione Staccata di LATINA del 25.11.09, depositata il 28/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2013 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA;
E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. L'agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio - Latina n. 808/40/09 del 28 dicembre 2009 che accoglieva l'appello della contribuente avverso la sentenza di primo grado dichiarando la nullità di cartella esattoriale relativa ai redditi IRPEF 2001.
2. La contribuente non si è costituita in giudizio.
3. Secondo il relatore "il ricorso deve essere rigettato in quanto la sentenza di merito contiene l'accertamento in fatto relativo alla carenza di qualunque motivazione o spiegazione della cartella esattoriale, accertamento che doveva se mai essere contestato con il mezzo revocatorio".
4. Il Collegio ha condiviso la proposta del relatore in quanto l'indicazione di un "omesso o carente versamento" non costituisce adeguata motivazione di una pretesa fiscale. E l'affermazione del giudice di merito secondo cui la cartella non contiene ulteriori dati idonei a sorreggere le ragioni della Amministrazione poteva se mai essere contestata con il mezzo revocatorio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 10 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2013
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Argomenti correlati
-
difesa avvocato libero foro agenzia entrate nullita'
[New]
Letto 0 volte
Altri 462 articoli dell'avvocato
Angelo Forte
-
Società estinte e debiti fiscali: decreto "semplificazioni" non è retroattivo
Letto 222 volte dal 17/04/2015
-
Estratto di ruolo: alle Sezioni Unite la questione sull’impugnabilità
Letto 371 volte dal 17/10/2014
-
Cartella esattoriale deve sempre essere motivata
Letto 364 volte dal 10/07/2014
-
Diritti camerali: la società non cancellata rimane obbligata
Letto 445 volte dal 04/01/2014
-
Esproprio prima casa: i nuovi limiti sono retroattivi
Letto 332 volte dal 11/12/2013