Questa Corte, invero (Cass., trib., 27 febbraio 2009 n. 4760), specificamente esaminando il “rapporto tra... notificazione e... atto notìficando”, ha già chiarito (dopo ampia disamina delle conferenti disposizioni) che “la mancanza della notificazione di un atto amministrativo d’imposizione tributaria non influisce sulla sua esistenza” in quanto “gli alti amministrativi d’imposizione tributaria sono sottoposti ad un regime procedimentale, che, pur nelle sue peculiarità rispetto a quello generale dell’atto amministrativo, lascia ben distinta la fase di decisione, o di perfezione dell’atto, rispetto alla fase integrativa della sua efficacia”: il vizio della notificazione di un atto tributario, quindi (Cass., un., 5 ottobre 2004 n. 19854), determina solo la preclusione della “efficacia” del provve dimento ma non incide affatto sul’”esistenza” dello stesso, la quale non viene per nulla compromessa da quel vizio.