La Cassazione ha equiparato lo Studio di Settore e il redditometro stabilendo che l'accertamento da c.d. redditometro deve fondarsi sui medesimi parametri applicati nell'ambito dell'accertamento da Studio di Settore, cioè su presunzioni semplici, caratterizzate da gravità, precisione e concordanza, sulla scorta del seguente ragionamento:il redditometro viene configurato come un qualsiasi strumento da coefficiente o standardizzato.