Nullità della cartella esattoriale? Si può citare Equitalia o l’amministrazione
Cassazione civile , sez. tributaria, sentenza 02.02.2012 n° 1532
Avv. Angelo Forte
di Modugno, BA
Letto 1492 volte dal 12/04/2012
Quando il contribuente intende far valere la nullità della cartella esattoriale non preceduta dall’atto presupposto, può citare, in egual misura, l’amministrazione oppure la società di riscossione. Nella fattispecie non si realizza infatti il litisconsorzio necessario. Questo il dictum della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione che, con la sentenza 2 febbraio 2012, n. 1532 ha respinto le doglianze di Equitalia. Per la Cassazione il ricorso è inammissibile.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Sentenza 2 febbraio 2012, n. 1532
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T
Composta dagli lll.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONINO DI BLASI -Presidente-
Don. BIAGIO VIRGILIO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO -Consigliere-
Dott. ANTONELLO COSENTINO - Consigliere-
Dott. FRANCESCO TERRUSI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 9628-2010 proposto da:
EQUITALIA CERIT SPA - quale Agente della Riscossione in persona del suo rappresentante delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 68, presso lo studio degli avvocati PUOTI GIOVANNI e CUOCHI BRUNO, che la rappresentano e difendono, giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENZO DA' CERI 195, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO PUGLIESE, rappresentato e difeso da se medesimo;
- controricorrente
nonché contro
REGIONE CALABRIA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 8/5/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di FIRENZE del 6.7.09, depositata 1*1/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/01/2012 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.
E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.
Ritenuto che è stata depositata la seguente relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.
1. - Equitalia Cerit s.p.a. ricorre per cassazione nei confronti della sentenza della commissione tributaria regionale della Toscana, n. 8/5/2010, che, riformando la decisione di primo grado, ha accolto un ricorso di avverso talune cartelle di pagamento relative a tasse automobilistiche degli anni 2000 e 2001.
Deduce un motivo cui l'intimato resiste con controricorso. Non ha svolto attività difensiva la Regione Calabria.
2. - L'unico motivo di ricorso lamenta essere errata l'impugnata sentenza nella misura in cui ha ritenuto - così disattendendo la speculare eccezione sollevata in appello la legittimazione passiva di Equitalia Cerit nel giudizio instaurato contro la cartella esattoriale.
Assume che l'agente della riscossione è parte del giudizio solo quando l'oggetto della contestazione sia costituito dalla validità o dalla regolarità degli atti esecutivi da esso predisposti; mentre lo stesso non può ritenersi parte nel momento in cui vengano sollevate questioni che esulano dalla legittimità dei giudizio di opposizione.
3. - Il ricorso appare inammissibile in relazione all'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Invero l'impugnata sentenza ha accolto l'appello del contribuente sull'essenziale rilievo della mancata notifica degli atti impositivi presupposti dalle cartelle in oggetto. Lo ha fatto affermando la concorrente legittimazione, nel relativo giudizio di opposizione, della Regione (ente impositore) e del concessionario (emittente la cartella). Tanto è conforme all'orientamento recepito dalle sezioni unite di questa Corte, secondo il quale, in materia tributaria, l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta La nullità dell'atto successivo e - per quanto interessa in ordine al profilo sollevato nell'odierno ricorso - l'azione del contribuente, diretta a far valere la nullità detta, può essere svolta indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario alla riscossione (senza litisconsorzio necessario tra i due), essendo rimessa al concessionario, ove evocato in lite, la facoltà di chiamata nei riguardi dell'ente medesimo (cfr. sez. un. 16412/2007). E' quindi da ritenere che l'impugnata sentenza abbia deciso la questione di diritto in conformità alla giurisprudenza della Corte. Donde il ricorso è inammissibile a misura del fatto di non indicare, in seno al motivo, elemento alcuno finalizzato a modificare l'orientamento summentovato.";
- che il collegio condivide le considerazioni di cui alla relazione,-
- che le spese seguono la soccombenza,-
p.q.m.
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore dei controricorrente, in euro 500,00, di cui euro 100,00 per esborsi.
Deciso in Roma, camera di Consiglio del 10.1.2012. e relazione del cons. dr. Terrusi (est.).
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