La tesi sostenuta dal Giudice di pace di Latina appare manifestamente fondata, atteso che nella specie è stata proposta un'opposizione a cartella esattoriale di tipo recuperatorio, per omessa notifica del verbale di contestazione dell'infrazione (cfr. Cass., Sez. II, 7 agosto 2007, n. 17312), e che la violazione è stata commessa nel territorio del Comune di Roma, sicchè valgono, per la competenza territoriale, le regole di cui all’articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Si ritiene pertanto che il regolamento possa senz'altro essere deciso con la dichiarazione della competenza del Giudice di pace di Roma. CONSIDERATO IN DIRITTO che il Collegio condivide la proposta contenuta nella relazione di cui sopra; che, pertanto, va dichiarata la competenza del Giudice di pace di Roma; che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d'ufficio. P.Q.M. La Corte, pronunciando sul regolamento, dichiara la competenza del Giudice di pace di Roma.