Non c'è il presupposto dell'autonoma organizzazione, per il pagamento dell'IRAP, nella tenuta di un database dei clienti ed un aggiornamento costoso
Cassazione Civile, Sezione Sesta, ordinanza del 18 giugno 2012, n. 10012
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 419 volte dal 11/09/2012
I giudici di legittimità hanno ritenuto illegittima la decisione impugnata laddove ha ritenuto sussistente l’autonoma organizzazione sulla base del valore dei beni strumentali, dell’attività lavorativa svolta, del possesso di un archivio clienti adeguatamente protetto, dell’aggiornamento quotidiano costoso, senza alcun riferimento alla circostanza che il contribuente si sia servito, o meno, negli anni in contestazione, di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività.
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