Sono nulli gli atti dell'Agente della riscossione se non indicano il criterio di calcolo degli interessi moratori. Questo è quanto ribadito da una recentissima sentenza della Cassazione, secondo cui gli atti dell'Agente della riscossione devono contenere l'indicazione della base di calcolo degli interessi, a pena di nullità (Cassazione, sezione tributaria, sentenza del 21 marzo 2012, n. 4516). In particolare devono indicare, in modo dettagliato, le aliquote applicate per ciascuna annualità di mora. La Cassazione precisa che l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi rende nulla la cartella esattoriale quando l'operato dell'ufficio diviene ricostruibile solo attraverso difficili indagini, anche dovute alla vetustà della questione. Tali indagini non competono al contribuente, il quale vede, così, violato il suo diritto di difesa (nella fattispecie esaminata dalla Cassazione, l'accertamento era riferito all'anno d'imposta 1983, senza specificare le singole aliquote prese a base delle varie annualità, che erano più di 23 anni calcolati).