Cassazione civile , sez. III, sentenza 07.08.2012 n° 14181 Il pagamento della cartella esattoriale di Equitalia effettuato dall’obbligato, nel caso in cui non sia completo, non ha efficacia estintiva dell’obbligazione, mentre la somma versata è trattenuta in acconto e il verbale di contravvenzione costituisce titolo esecutivo, per una somma pari alla differenza tra quella dovuta e l'acconto versato. (*) Riferimenti normativi: art. 202, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.