Benefici prima casa decadono se non si ottiene la residenza nei termini
Cassazione civile, sez. VI-5, ordinanza 30.01.2014 n° 4662
Avv. Angelo Forte
di Modugno, BA
Letto 204 volte dal 11/11/2014
Il ricorso appare fondato in adesione alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui la fruizione dell'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa, regolata da una normativa agevolativa e quindi di stretta interpretazione, richiede, in base alla disciplina introdotta a partire dal D.L. n. 12 del 1985, art. 2, che l'immobile sia ubicato nel Comune ove l'acquirente ha, ovvero (come previsto dalle norme successivamente introdotte) stabilisca la residenza entro un determinato termine dall'acquisto (nella specie, regolata ratione temporis dalla L. n. 549 del 1995, art. 3, un anno), senza che, attesa la lettera e la formulazione delle norme medesime, alcuna rilevanza giuridica possa essere riconosciuta nè alla realtà fattuale, ove questa contrasti con il dato anagrafico, nè all'eventuale ottenimento della residenza oltre il termine fissato, essendo proprio la residenza il presupposto per la concessione del beneficio (sentenza n. 11614 del 15 maggio 2013
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI-5 CIVILE
Ordinanza 5-27 febbraio 2014, n. 4662
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICALA Mario - rel. Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -
Dott. CARACCIOLO Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 4488/2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
- ricorrente -
contro
N.L.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 179/3/2010 della Commissione Tributaria Regionale di ROMA del 26.11.2010, depositata il 28/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/02/2014 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Lazio 179/03/2010 28 dicembre 2010 che rigettava l'appello del dell'Ufficio affermando che illegittimamente la Amministrazione aveva liquidato l'imposta di registro dovuta dal sig. N. disconoscendo il suo diritto alle agevolazioni "prima casa".
2. Il contribuente non è costituito in giudizio.
3. Il ricorso appare fondato in adesione alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui la fruizione dell'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa, regolata da una normativa agevolativa e quindi di stretta interpretazione, richiede, in base alla disciplina introdotta a partire dal D.L. n. 12 del 1985, art. 2, che l'immobile sia ubicato nel Comune ove l'acquirente ha, ovvero (come previsto dalle norme successivamente introdotte) stabilisca la residenza entro un determinato termine dall'acquisto (nella specie, regolata ratione temporis dalla L. n. 549 del 1995, art. 3, un anno), senza che, attesa la lettera e la formulazione delle norme medesime, alcuna rilevanza giuridica possa essere riconosciuta nè alla realtà fattuale, ove questa contrasti con il dato anagrafico, nè all'eventuale ottenimento della residenza oltre il termine fissato, essendo proprio la residenza il presupposto per la concessione del beneficio (sentenza n. 11614 del 15 maggio 2013, nel caso di specie, il giudice di appello, pur avendo constatato la mancata concessione della residenza nel termine di legge e pur non risultando nemmeno adombrato un qualche effetto retroattivo alla concessione della residenza in accoglimento di successiva richiesta della contribuente o un qualche vizio del precedente provvedimento di rigetto, aveva erroneamente affermato la spettanza del beneficio sulla sola base della stipula dei "contratti dell'energia elettrica, del gas" e della "denunzia ai fini della tassa spazzatura").
Il Collegio ha condiviso la relazione. La controversia può essere decisa nel merito. Appare opportuno compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa fra le parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio Sezione Sesta Civile, il 5 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2014.
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