Cass. civ. Sez. V, 31/01/2013, n. 2373 Agenzia delle Entrate c. M.R. IMPOSTE E TASSE IN GENERE Avviso di accertamento (motivazione) RISCOSSIONE - Cartella di pagamento - Contenuto - Elementi vincolati - Art. 25, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - Art. 21-octies, L. 7 agosto 1990, n. 241 Il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati, ed abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa. FONTI Fisco QOL - Quotidiano on line, 2013