Agevolazione prima casa: la forza maggiore esclude la decadenza
Cassazione civile, sez. tributaria, sentenza 17.07.2013 n° 17442
Avv. Angelo Forte
di Modugno, BA
Letto 272 volte dal 27/11/2013
Il mancato stabilimento nel termine di legge della residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato con l'agevolazione "prima casa" non comporta la decadenza dall'agevolazione qualora tale evento sia dovuto ad una causa di forza maggiore, sopraggiunta in un momento successivo rispetto a quello di stipula dell'atto di acquisto dell'immobile stesso. Riferimenti normativi: art. 1, co. 1 e nota 2 bis, tariffa, parte prima, d.P.R. n. 131/1986.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Sentenza 29 maggio - 17 luglio 2013, n. 17442
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio - Presidente -
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere -
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta - rel. Consigliere -
Dott. BOTTA Raffaele - Consigliere -
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 26160/2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
G.P.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 197/2008 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI, depositata il 16/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/2013 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 197/45/08, depositata il 16.10.2008, la CTR della Campania, confermando la decisione della CTP di Benevento, ha accolto l'impugnazione proposta da G.P. avverso l'avviso di liquidazione per il recupero delle ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale, versate in misura ridotta, D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 1, nota II bis, lett. c, non avendo la contribuente rispettato l'impegno a stabilire la residenza anagrafica nel Comune ove era ubicato l'immobile acquistato entro il termine di diciotto mesi. I giudici d'appello hanno ritenuto che il mancato rispetto del termine, dovuto a causa di forza maggiore, non era addebitabile alla contribuente, che, al cessare dell'impedimento, vi aveva, appunto, trasferito la residenza.
L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza con un unico motivo. La contribuente non ha depositato difese.
Motivi della decisione
1. Col proposto ricorso, la ricorrente afferma, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, che la CTR ha violato l'art. 1 nota II bis della Tariffa, parte I allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, nell'annullare il recupero dell'Ufficio, per avere giustificato, attribuendo rilievo alla causa di forza maggiore, il mancato assolvimento, da parte della contribuente, dell'onere di trasferire la propria residenza nel comune di ubicazione dell'immobile acquistato nel termine di diciotto mesi.
2. Il motivo è infondato.
3. Occorre premettere che l'agevolazione per l'acquisto della "prima casa", in tutte le formulazioni succedutesi nel tempo (originariamente, L. n. 168 del 1982, art. 1, comma 6, poi, D.L. n. 12 del 1985, art. 2, convertito nella L. n. 118 del 1985, nonchè L. n. 415 del 1991, art. 3, ed ora art. 1, comma 1 e nota 2^ bis, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986), è subordinata all'acquisto di un'unità immobiliare da destinare a propria abitazione, e postula che l'acquirente abbia la residenza anagrafica (o presti attività lavorativa) nel comune in cui è ubicato l'immobile ovvero - nella previsione di cui alla L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 131, quale modificato dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 12 - che si impegni, in seno all'atto d'acquisto, a stabilirla in detto comune entro il termine di diciotto mesi.
4. La realizzazione dell'impegno di trasferire la residenza, che rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del benefìcio richiesto e solo provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione dell'atto, costituisce, quindi, un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco, nella cui valutazione non può, però, non tenersi conto - proprio perchè non inerente ad un suo comportamento - della sopravvenienza di un caso di forza maggiore, e cioè di un ostacolo all'adempimento dell'obbligatorio, caratterizzato dalla non imputabilità alla parte obbligata, e dall'inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento, dovendo, in conseguenza, affermarsi il principio secondo cui il mancato stabilimento nel termine di legge della residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato con l'agevolazione "prima casa" non comporta la decadenza dall'agevolazione qualora tale evento sia dovuto ad una causa di forza maggiore, sopraggiunta in un momento successivo rispetto a quello di stipula dell'atto di acquisto dell'immobile stesso.
5. La giurisprudenza citata dalla ricorrente (Cass. n. 2552 del 2003, che ha ritenuto irrilevante la ragione - necessità di definire i rapporti economici tra i compratori, coniugi poi separatisi - del mancato reinvestimento nell'acquisto di altra abitazione del ricavato della vendita di un immobile acquistato fruendo delle agevolazioni fiscali "prima casa"; Cass. n. 18330 del 2004 non si occupa, invece, della questione qui in rilievo) non è richiamata a proposito, in quanto in essa si disconosce la rilevanza di motivi soggettivi (e non già del caso della forza maggiore), dovendo, infine, rilevarsi che la non imputabilità del mancato trasferimento della residenza, per effetto della sopravvenienza di un impedimento oggettivo, imprevedibile ed inevitabile, esclude, di per sè, la decadenza dall'agevolazione, senza che possano esser, a tal fine, richiesti ulteriori comportamenti (in tesi il reperimento di altro immobile) a carico del contribuente.
6. Nella specie, i giudici del merito hanno ritenuto che il mancato tempestivo trasferimento della residenza, pur richiesto a seguito dell'acquisto dell'abitazione, sia ascrivibile a causa di forza maggiore, e tale natura dell'impedimento non è stata, in alcun modo, contestata dalla ricorrente.
7. Il ricorso va, in conclusione, rigettato.
8. Non va provveduto sulle spese, in assenza di attività difensiva da parte dell'intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2013.
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Altri 462 articoli dell'avvocato
Angelo Forte
-
Benefici prima casa decadono se non si ottiene la residenza nei termini
Letto 204 volte dal 11/11/2014
-
Cartella nulla se non preceduta dall’avviso bonario relativo al controllo formale
Letto 515 volte dal 21/10/2014
-
Avviso di accertamento va annullato se Fisco non esamina memorie difensive
Letto 323 volte dal 07/10/2014
-
L’atto tributario deve essere motivato
Letto 299 volte dal 06/11/2013
-
Redditometro bocciato anche dalla Ctp di Reggio Emilia
Commissione Tributaria Provinciale Reggio Emilia, sez. II, sente...
Letto 221 volte dal 14/06/2013