Gli studi di settore sono un sistema di presunzioni semplici, la cui attendibilità dipende dal contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente, pena la nullità dell'accertamento stesso. E’ quanto disposto dalla Sezione tributaria della Corte di Cassazione, nell’ordinanza 7 ottobre 2011, n. 20680. Nel caso in esame, la CTR del Lazio, sez. distaccata di Latina, in riforma della decisione della CTP di Latina, aveva accolto il ricorso proposto da un contribuente avverso l'avviso di accertamento, col quale erano stati determinati maggiori ricavi, per l'anno 1996, in base ai parametri stabili con il D.P.C.M. 29 gennaio 1996, ritenendo che il mero richiamo a detti parametri era inidoneo a fondare l'atto impositivo, in cui non risultavano “indicati gli elementi essenziali che consentono oltre che al contribuente, anche al giudice tributario di valutarne la correttezza”. Avverso tale decisione, ricorre in Cassazione, l’Agenzia delle Entrate.