L’accertamento induttivo basato sugli studi di settore (con forza di presunzione semplice) dovrà sempre ed in ogni caso essere controvertito dal contribuente, in sede di contraddittorio. Nella ipotesi in cui il contribuente, infatti, ometta di presentarsi agli inviti posti dagli uffici finanziaria non potrà far valere, in caso di contenzioso, delle argomentazioni differenti da quelle che siano necessarie al fine di smontare le risultanze dello strumento presuntivo.