Trasporto gratuito scolastico per un alunno portatore di handicap: è un diritto soggettivo tutelabile innanzi al giudice amministrativo
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Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 7 Febbraio 2018 , n. 809
La pretesa di trasporto gratuito scolastico vantata da un alunno portatore di handicap è diritto soggettivo rientrante nel nucleo di diritti fondamentali, la cui garanzia è indefettibile. Pertanto né al legislatore, né tantomeno alla PA, è consentito comprimere tali diritti per vincoli derivanti dalla carenza di risorse economiche. Sulle relative controversie decide il giudice amministrativo.
La pretesa di trasporto gratuito scolastico vantata da un alunno portatore di handicap è diritto soggettivo rientrante nel nucleo di diritti fondamentali, la cui garanzia è indefettibile. Pertanto né al legislatore, né tantomeno alla PA, è consentito comprimere tali diritti per vincoli derivanti dalla carenza di risorse economiche. Sulle relative controversie decide il giudice amministrativo.
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N. 809/2018 Reg. Prov. Coll.N. 6370 Reg. Ric.ANNO 2016REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presenteSENTENZA NON DEFINITIVAsul ricorso numero di registro generale 6370 del 2016, proposto da:...omissis..., rappresentati e difesi dall'avvocato Gennaro Di Rienzo, domiciliato ex art. 25 cpa presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;controProvincia di Caserta, Regione Campania non costituiti in giudizio;per la riformadella sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI, Sez. I, n. 2161/2016, resa tra le parti, concernente silenzio serbato su istanza di attivazione del servizio gratuito di trasporto disabili - ris.danniVisti il ricorso in appello e i relativi allegati;Viste le memorie difensive;Visti tutti gli atti della causa;Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2017 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e udito per la parte l'avv. Di Rienzo;Visto l'art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.FATTO E DIRITTORilevato che:- con la sentenza impugnata il Tar della Campania, sezione prima, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto, in data 22/29 dicembre 2015, ai sensi dell'art. 117 Cod. proc. amm., da ...omissis...e ...omissis..., in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore disabile ...omissis..., per la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla Provincia di Caserta e dalla Regione Campania sull'istanza dei ricorrenti volta ad ottenere l'attivazione del servizio gratuito di trasporto scolastico del figlio dal comune di residenza al Liceo Magistrale Statale ...omissis..., sito nel Comune di Cassino, per l'anno scolastico in corso (2015-2016), con decorrenza dal 1° gennaio 2016 (avendo ottenuto il servizio soltanto per il periodo 15 ottobre - 31 dicembre 2015) e per quelli successivi; il Tar ha conseguentemente respinto la domanda per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali; le spese processuali sono state compensate;- i ricorrenti avevano esposto, in punto di fatto, che: il minore era iscritto al terzo anno del liceo; era affetto da tetraparesi spastica grave con invalidità al 100% e pertanto aveva diritto al servizio gratuito di trasporto dal proprio comune di residenza (Mignone Ponte Lungo, in provincia di Caserta) alla sede scolastica (Cassino, in provincia di Frosinone); in data 2 marzo 2015 l'istituto scolastico aveva attivato il procedimento amministrativo provvedendo all'invio, all'Ente provinciale di Caserta, Ufficio Politiche Sociali, della richiesta di attivazione del servizio anche per l'anno scolastico a venire 2015-2016 ( si aggiunge in appello che il successivo 11 marzo 2016 la richiesta era stata reiterata per l'anno scolastico 2016-2017, indirizzandola anche alla Regione Campania); con raccomandata a.r. del 7 settembre 2015 i ricorrenti avevano intimato al Comune ed alla Provincia l'attivazione del servizio; il Comune aveva risposto di non essere competente in materia; la Provincia aveva invece sostenuto l'impossibilità della tempestiva attivazione adducendo motivi di bilancio ed aveva provveduto soltanto per il periodo 15 ottobre 2015-31 dicembre 2015 con determina dirigenziale n. 10/2015; i ricorrenti avevano perciò subito danni di diversa natura e grave portata, poiché avevano dovuto provvedere personalmente al trasporto del minore per 120 km. al giorno, come d'altronde accaduto negli anni scolastici precedenti da settembre a novembre 2013 e da settembre a novembre 2014;- date le circostanze di cui sopra, i ricorrenti -ritenuta la violazione e la falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 12-26 della legge n. 104 del 1992, nonché dell'art. 139 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e dell'art. 4 della legge della Regione Campania n. 4 del 2005- avevano chiesto che fosse ordinato, anche con sentenza parziale, agli enti resistenti di attivare il servizio di trasporto gratuito disabili per il raggiungimento da parte del minore ...omissis... del Liceo Magistrale Statale ...omissis... sito in Cassino fino alla fine dell'anno scolastico in corso (2015-2016) e per gli anni scolastici successivi;- illustrati i danni sofferti, sia nell'anno scolastico in corso, che negli anni scolastici precedenti (2012-2013, 2013-2014 e 2014-2015), i ricorrenti ne avevano chiesto il risarcimento, per ciascuna delle voci pretese (danno patrimoniale per spese di trasporto quantificate in euro 797,00 per noleggio ed in euro 330,00 per carburante; danno non patrimoniale per lesione dei diritti inviolabili della persona alla salute e alla serenità del minore ...omissis..., da determinarsi anche a mezzo di CTU; danno esistenziale per lesione del diritto inviolabile alla tranquillità familiare dei genitori, da determinarsi anche a mezzo di CTU);- si era costituita la Provincia di Caserta, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, per essere la controversia di pertinenza del giudice ordinario ai sensi del d.lgs. n. 286 del 1998 e della legge n. 67 del 2006, e la propria carenza di legittimazione passiva, poiché a far data dal 1° gennaio 2016, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 56 del 2014, le funzioni relative alla materia di assistenza sono passate nella competenza della Regione; aveva, nel merito, opposto difficoltà finanziarie, dovute ai tagli di bilancio a seguito della legge di stabilità 2014;- il Tribunale - dopo aver invitato le parti a dedurre sulla questione di giurisdizione ed avere svolto adempimenti istruttori, ottenendo da parte della Provincia il deposito di una relazione in data 23 febbraio 2016- ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo, qualificando la pretesa azionata come interesse legittimo, e non diritto soggettivo, ed ha in conseguenza ritenuto inammissibile la richiesta di «condanna delle amministrazioni resistenti ad un facere specifico immediato, non configurabile in assenza di una posizione giuridica di diritto soggettivo»; ha aggiunto che, nel caso di specie, comunque non si sarebbe potuto rinvenire un obbligo di provvedere rimasto inevaso da parte dell'amministrazione provinciale di Caserta, avendo quest'ultima espressamente negato di poter continuare ad erogare il servizio successivamente al 31 dicembre 2015, sia perché non più competente in materia sia per carenza di disponibilità finanziarie; né vi sarebbe obbligo di provvedere in capo alla Regione Campania, non risultando la stessa essere mai stata destinataria specifica di un'istanza di attivazione del servizio di trasporto gratuito da parte dei ricorrenti in favore del proprio figlio disabile ed essendo invece questa necessaria, come si legge in sentenza, «al fine di attivare il procedimento presupposto della possibile decisione di attivazione del servizio, trattandosi di attività di supporto organizzativo all'istruzione e quindi non sempre indefettibile, non potendosi prescindere dall'accertamento della specifica tipologia e grado di disabilità, nonché per il carattere di non vincolatività del potere, essendo questo subordinato alla disponibilità di risorse di bilancio in capo all'ente competente ai sensi dell'art. 12 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Consiglio di Stato, sez. V, 20 maggio 2008, n. 2631)»;- la sentenza è impugnata da ...omissis... e ...omissis..., in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio ...omissis..., con due motivi, con i quali censurano la ratio decidendi dell'affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo (primo motivo) e sostengono l'erroneità della decisione nella parte in cui ha escluso l'esistenza di un obbligo di provvedere in capo alle pubbliche amministrazioni; richiamano in senso contrario norme di legge e sentenze del giudice delle leggi, su cui si tornerà;- la Provincia di Caserta e la Regione Campania non si sono costituite.Ritenuto che:- va confermata la giurisdizione del giudice amministrativo perché la controversia rientra nella giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 133, lett. c), Cod. proc. amm., pur dovendosi qualificare la pretesa dei ricorrenti come diritto soggettivo;-in proposito occorre prendere le mosse dagli artt. 12 e 26 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), la cui violazione è stata denunciata già col ricorso in primo grado, nonché dall'art. 28 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (il cui terzo comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo «nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicaps, prevede che "sarà facilitata", anziché disporre che "è assicurata" la frequenza alle scuole medie superiori»);- l'art. 12 della legge n. 104 del 1992 attribuisce alla persona disabile il diritto all'educazione e all'istruzione nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie;- si tratta di una norma interna che, in coerenza con previsioni sopravvenute dell'ordinamento internazionale che tutelano il diritto all'istruzione dei disabili e la loro integrazione scolastica (tra cui l'art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva con la legge di autorizzazione alla ratifica 3 marzo 2009, n. 18, e gli artt. 9, 10 e 19 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, in relazione ai valori di rispetto della dignità umana e di uguaglianza proclamati dall'art. 2 del Trattato sull'Unione Europea; nonché gli artt. 14, 20, 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE), dà specifica attuazione agli artt. 34 e 38, comma 3, della Costituzione, così come in materia interpretati dalla Corte Costituzionale, anche in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost.;- in particolare, con la sentenza n. 215 del 1987 (che -nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del citato art. 28, comma 3, della legge n. 118 del 1971, che non tutelava adeguatamente il diritto del portatore di handicap a frequentare la scuola secondaria superiore e l'università- ha individuato nella frequenza scolastica «un essenziale fattore di recupero del portatore di handicap e di superamento della sua emarginazione[...]» ed ha così esteso ai gradi superiori d'istruzione l'obbligatorietà delle misure in precedenza riguardanti la scuola dell'obbligo), la Consulta ha fondato la decisione appunto sugli artt. 34 e 38 della Costituzione, l'uno palesante il significato di garantire il diritto all'istruzione malgrado ogni possibile ostacolo che di fatto impedisca il pieno sviluppo della persona, e l'altro, pur inserito nel titolo III sui rapporti economici, da riferire all'educazione conseguibile anche attraverso l'istruzione superiore;- più recentemente, con la sentenza n. 80 del 2010, la Consulta -pronunciandosi sulla normativa che, tenendo conto delle esigenze della finanza pubblica, disciplina le c.d. "assunzioni in deroga" degli insegnanti di sostegno- ha ribadito, per quanto qui interessa, che il diritto del disabile all'istruzione si configura come diritto fondamentale e che la fruizione di tale diritto è assicurata in particolare attraverso «misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti di istruzione» (come da sentenza n. 215 del 1987), rispetto alle quali anche la discrezionalità del legislatore incontra il limite del «rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati» (come da sentenza n. 251 del 2008 che richiama la sentenza n. 226 del 2000);- d'altronde, il riconoscimento della natura di diritto soggettivo (ulteriormente qualificabile come "fondamentale" in riferimento ai citati articoli della Costituzione) della posizione giuridica soggettiva azionata al fine di garantire alla persona disabile la pienezza dell'istruzione e dell'integrazione scolastica sta a fondamento delle pronunce adottate nelle numerose controversie aventi ad oggetto il servizio di sostegno scolastico con insegnanti specializzati in favore dei minori portatori di handicap, ai sensi degli artt. 12 e 13 della legge n. 104 del 1992 (su cui, cfr. Cons. Stato, VI, 3 maggio 2017, n. 2023, per l'affermazione di principi seguiti in numerose altre sentenze del medesimo contenzioso seriale);- sulla questione si sono pronunciate anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (con le sentenze n. 25011 del 25 novembre 2014 e n. 9966 del 20 aprile 2017 e con l'ordinanza n. 5060 del 28 febbraio 2017), nonché l'Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato (con la sentenza n. 7 del 12 aprile 2016) sottolineando, anche ai fini del riparto di giurisdizione (su cui si tornerà), la già detta «pacifica natura di diritto soggettivo della posizione soggettiva azionata, quand'anche qualificato come "fondamentale"» (così Cons. Stato, Ad. Plen., n. 7/2016 cit.; ma cfr., nello stesso senso, tra le altre, già Cons. Stato, VI, 10 febbraio 2015, n. 704; id., 23 marzo 2010, n. 2231 );- alla medesima conclusione si deve pervenire in riferimento alla posizione giuridica soggettiva vantata nella presente controversia, concernente il diritto dell'alunno portatore di handicap grave, come tale inserito in un determinato contesto scolastico, al servizio di trasporto scolastico gratuito, in quanto funzionale all'esercizio del diritto fondamentale all'istruzione ed all'integrazione scolastica;- non costituisce ostacolo alla qualificazione di diritto soggettivo l'art. 26 della legge n. 104 del 1992, laddove, al primo comma, demanda alle Regioni di disciplinare le modalità con le quali i Comuni dispongono interventi per consentire alle persone handicappate di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi, prevedendo, al secondo comma, che i comuni assicurano modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici «nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio»;- ed invero, per quanto rileva ai fini della presente decisione, la norma va letta in combinato disposto con quelle degli artt. 12 e 13 della stessa legge n. 104 del 1992, di cui si è detto sopra, al fine di pervenire ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina, che consenta la piena attuazione dei principi costituzionali degli artt. 2 e 3 della Costituzione, come declinati dagli artt. 34 e 38 della stessa Carta fondamentale, nonché delle norme sovranazionali pure sopra richiamate;- sono di interesse al riguardo il quarto comma dell'art. 12 («l'esercizio del diritto all'educazione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap») ed il terzo comma dell'art. 13 («Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati»): alla lettura combinata delle norme consegue che anche gli studenti della scuola secondaria superiore hanno diritto, oltre che al sostegno scolastico, a forme di assistenza ulteriori per superare le difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap, tra cui appunto il trasporto scolastico;- in senso contrario alla predetta interpretazione dell'art. 12, come inclusivo anche del diritto al trasporto gratuito, non vale osservare che è tuttora in vigore il primo comma del già citato art. 28 della legge 30 marzo 1971 n. 118, mentre il secondo ed il terzo comma dello stesso art. 28 sono stati abrogati dall'art. 43 della legge n. 104 del 1992, con la conseguenza che il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola sarebbe assicurato solo agli alunni della scuola dell'obbligo e solo in forza della perdurante vigenza del primo comma dell'art. 28: questa opzione interpretativa è stata già esclusa dalla sentenza n. 2631 del 20 maggio 2008, con la quale la sezione VI del Consiglio di Stato ha ritenuto che la sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 1987 (su citata) debba essere intesa in modo estensivo «al fine di valorizzare al massimo, sotto ognuno dei profili considerati e, per tale via, anche della strumentale garanzia del trasporto, la doverosità imposta dai valori costituzionali di riferimento, della tutela dei soggetti disabili ai fini della garanzia dell'accesso all'istruzione, senza la (censurata) distinzione tra scuola dell'obbligo e scuola superiore»;- nel condividere tale interpretazione, va evidenziato, in senso parzialmente difforme da quanto ritenuto dalla stessa sentenza n. 2631/2008, che la pretesa di trasporto gratuito scolastico vantata da un determinato alunno portatore di handicap accertato ai sensi della legge n. 104 del 1992 assume la consistenza di diritto soggettivo, rientrando in quel «nucleo indefettibile di garanzia per gli interessati» (come su individuato dalla Consulta), che non è consentito nemmeno al legislatore, ed a maggior ragione alla pubblica amministrazione, escludere del tutto in forza di vincoli derivanti dalla carenza di risorse economiche, in quanto finirebbe per essere sacrificato il diritto fondamentale allo studio e all'istruzione;- con la conseguenza che, tra le posizioni soggettive connesse alla mobilità ed al trasporto collettivo ed individuale contemplate sia dal citato art. 26 (che, in via generale, non pone un obbligo incondizionato di provvedere in capo all'amministrazione competente: cfr., per tutte, Tar Torino, 16 settembre 2013, n.1021) che dall'art. 8 lett. g) della legge n. 104 del 1992 (il quale per l'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata, prevede «provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e l'organizzazione di trasporti specifici»), va tenuta distinta e differenziata la posizione del singolo disabile, portatore di handicap grave ai sensi della legge n. 104 del 1992, che rivendichi il servizio di assistenza per frequentare la scuola, non soltanto dell'obbligo;- in tale eventualità il servizio pubblico di trasporto acquisisce la detta (ulteriore) finalità assistenziale del diritto all'istruzione scolastica costituzionalmente garantito, e deve perciò prevalere sulle esigenze di natura finanziaria, di modo che disposizioni legislative contrarie darebbero luogo a serie questioni di legittimità costituzionale, così come d'altronde ripetutamente affermato in riferimento alla materia dell'organizzazione scolastica e degli insegnanti di sostegno (cfr. Cons. Stato, VI, n. 2320/17 ed altre cit.).Ritenuto peraltro che:- la qualificazione come diritto soggettivo fondamentale della posizione soggettiva vantata non escluda affatto la giurisdizione amministrativa (come sottolineato dalla già citata pronuncia dell'Adunanza Plenaria n. 7/16, ed in particolare ai punti 4.3, 4.4. e 4.5 della motivazione, a cui va fatto rinvio);- nel caso di specie, la materia rientra, come detto, nella previsione dell'art. 133, lett. c), Cod. proc. amm., e precisamente nella parte in cui riserva la giurisdizione sulle controversie in materia di pubblici servizi «relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo», trattandosi di servizio pubblico di trasporto locale a supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;- anche alla stregua dell'evoluzione giurisprudenziale che risulta dai precedenti richiamati, va disattesa la qualificazione in termini di interesse legittimo di cui alla sentenza di questo Consiglio di Stato, VI, 20 maggio 2008, n. 2631, richiamata nella sentenza impugnata, nonché alla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni unite n. 3058 del 9 febbraio 2009, dovendosi piuttosto valorizzare e ribadire l'affermazione fatta da entrambe della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (sia pure, all'epoca, ai sensi dell'art. 33 d. lgv. 31 marzo 1998, n. 80, come modificato dall'art. 7 legge 21 luglio 2000, n. 205 e come risultante per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 6 luglio 2004);- in conclusione, pur sussistendo la discrezionalità amministrativa, preordinata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione competente, delle modalità di espletamento e di gestione del servizio, non è corretta la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la possibilità di condanna della p.a. all'adempimento dell'obbligo di provvedere al soddisfacimento della pretesa oggetto della presente controversia.Considerato, quanto all'individuazione dell'amministrazione competente, che:- rileva, in primo luogo, l'art. 139 del decreto legislativo n. 112 del 1998 (la cui violazione è stata denunciata dai ricorrenti in primo grado), che ha attribuito alle Province, per l'istruzione secondaria superiore, e ai Comuni, per gli altri gradi della scuola, i compiti e le funzioni concernenti «c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio»;- come affermato già da questo Consiglio di Stato (sentenza n. 2023/17 cit.) detta norma va considerata come legge speciale rilevante in materia scolastica;- tuttavia a seguito della soppressione delle Province e della istituzione degli Enti di Area Vasta, sono state riservate alle prime soltanto le funzioni fondamentali di cui all'art. 1, comma 85, della legge n. 56 del 7 aprile 2014 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unione e fusioni dei comuni), tra cui non rientrano i servizi inerenti all'istruzione come individuati, quanto alla Regione Campania, dall'art. 3, comma 1, della legge regionale 9 novembre 2015, n. 14 (Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 e della legge 23 dicembre 2014 n. 190);- quindi, con l'art. 1, comma 947, della legge 30 dicembre 2015, n. 208, si è espressamente previsto che: «le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'art. 139, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data già prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata»;Rilevato pertanto che:- la competenza in materia, allo stato, risulta spettare alla Regione Campania, che, in via generale, per l'anno scolastico 2017/2018, vi ha provveduto con decreto dirigenziale n. 100 dell'8 agosto 2017, pubblicato sul BUR n. 63 del 14 agosto 2017;- contrariamente a quanto affermato dal Tar, la Regione Campania è stata investita della pretesa di attivazione del servizio di trasporto gratuito in favore del disabile ...omissis...già con missiva del 4 marzo 2016, a firma del dirigente scolastico dell'Istituto frequentato dal minore, al quale non risulta che si sia dato alcun seguito per l'anno scolastico 2016/2017;- l'istanza è stata comunque reiterata in giudizio, mediante notificazione del ricorso in primo grado e in appello alla Regione Campania, da parte degli odierni appellanti, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà su ...omissis..., anche per gli anni successivi;- il procuratore dei ricorrenti ha dichiarato la permanenza dell'interesse al ricorso volto ad ottenere un provvedimento positivo per l'anno scolastico in corso (2017-2018), essendo ovviamente venuto meno l'interesse per gli anni trascorsi, fatta salva la domanda risarcitoria di cui appresso;Ritenuto, in conclusione, che:- in accoglimento dell'appello, ed in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso proposto dagli odierni appellanti, in proprio e nell'anzidetta qualità, avverso il silenzio-inadempimento della Regione Campania e va ordinato a quest'ultima di provvedere al trasporto scolastico gratuito dello studente disabile ...omissis... dal proprio domicilio alla sede dell'istituto scolastico di appartenenza per l'intero anno scolastico 2017-2018, entro giorni trenta dalla notificazione della presente sentenza, eventualmente mediante coinvolgimento del Comune o dell'Ambito territoriale competente ai sensi del decreto dirigenziale su citato o di altre disposizioni interne pertinenti;- la domanda avanzata per ottenere il risarcimento dei danni sofferti per la mancata predisposizione del servizio da parte della Provincia di Caserta e della Regione Campania, a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, fino alla cessazione dell'inadempimento, necessita invece di istruttoria, al fine di individuare con esattezza: i periodi cui questo inadempimento è riferito; l'ente pubblico territoriale che, per ciascun periodo, era competente a provvedere; le ragioni del mancato adempimento; le conseguenze pregiudizievoli, di natura patrimoniale e non patrimoniale, che gli appellanti assumono di aver sofferto, in riferimento ad ognuno dei periodi considerati;-ai sensi dell'art. 117, comma 6, Cod. proc. amm., si provvede perciò con la presente sentenza alla definizione col rito camerale dell'azione avverso il silenzio ed alla fissazione dell'udienza pubblica, come da dispositivo, per la trattazione con il rito ordinario della domanda risarcitoria;- si riserva alla sentenza definitiva la decisione sulle spese processuali.P. Q. M.Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), non definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie l'appello ed, in riforma della sentenza impugnata, ordina alla Regione Campania di provvedere secondo quanto specificato in motivazione, nel termine di giorni trenta dalla notificazione della presente sentenza;fissa per la trattazione della domanda risarcitoria la pubblica udienza del 17 maggio 2018;riserva alla sentenza definitiva la decisione sulle spese dei due gradi di giudizio.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 52 commi 1,2 e 5 e 22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati: Francesco Caringella - PresidentePaolo Giovanni Nicolò Lotti - ConsigliereFabio Franconiero - ConsigliereRaffaele Prosperi - ConsigliereGiuseppina Luciana Barreca - Consigliere, Estensore IL PRESIDENTEFrancesco CaringellaIL CONSIGLIERE ESTGiuseppina Luciana Barreca Depositata in Segreteria il 7 febbraio 2018
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