Il trasferimento dei minori, deciso unilateralmente da un genitore senza il consenso dell’altro, determina la violazione delle disposizioni del regime di affidamento condiviso, e come tale consiste in un atto illegittimo. E’ quanto stabilito dal Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 17 giugno 2014 (Pres. Servetti, rel. G. Buffone). Nel caso in oggetto, il ricorrente, separato dalla moglie consensualmente, ha denunciato nell’atto introduttivo l’illegittima intenzione della moglie di trasferirsi insieme ai figli presso un luogo diverso dalla residenza abituale, in violazione della disciplina del sussistente affidamento condiviso. Il Tribunale adìto ha evidenziato che il luogo di residenza abituale dei minori deve essere stabilito dai genitori «di comune accordo» (art. 316, comma I cod. civ.), anche in presenza di un regime di affidamento monogenitoriale (art. 337-quater, comma III, cod. civ.). Pertanto, il trasferimento della prole stabilito unilateralmente da un genitore, senza il consenso dell’altro, integra un atto illecito con rilevanti conseguenze in danno dell’autore, tali da poter provocare anche una modifica del regime di affidamento. D’altra parte, il genitore che subisce il trasferimento unilaterale, continua ad essere tutelato in quanto il suddetto trasferimento non determina una modifica del principio della competenza territoriale, permanendo la potestas decidendi del Tribunale del luogo in cui il minore viveva abitualmente (Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 28 maggio 2014 n. 11915). Nella vicenda in esame, sussistendo il regime di affidamento condiviso con scelta della residenza abituale dei minori nell’attuale luogo di residenza anagrafica, il trasferimento unilaterale determinerebbe una grave violazione alle norme dell’affidamento condiviso e sarebbe inidoneo a produrre effetti giuridici. Infatti, mancando il consenso del padre, la madre non avrebbe titolo giuridico per il trasferimento anagrafico dei figli, i quali potrebbero essere trasferiti illecitamente per poi dover rientrare nuovamente nella sede di dimora abituale. Per i motivi suesposti, pur dichiarando inammissibile la domanda preliminare di inibitoria, il Giudice adìto, considerato il preminente dei minori, ha disposto la comunicazione del provvedimento de quo al Comune del luogo presso il quale la madre intende trasferirsi unitamente alla prole, affinché, in caso di richiesta della stessa, l’Ente respinga le istanze di trasferimento anagrafico dei minori, basandosi tali richieste su un atto illecito, contrario ai doveri legati al corretto esercizio della responsabilità genitoriale.